DICHIARAZIONE dei DIRITTI dell’UOMO
http://www.emersonkent.com/historic_documents/declaration_des_droits_de_l_homme_et_du_citoyen.htm
IMPORTANTE commento all’art. 18 dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione italiana art. 21:
La libertà di opinione ed espressione sono il cuore della democrazia. Ognuno ha diritto di avere le proprie opinioni senza interferenze e diritto alla libertà di espressione, il che include la libertà di scoprire, ricevere e diffondere informazioni ed idee d’ogni genere, senza curarsi di frontiere, sia verbalmente che tramite qualunque mezzo di comunicazione di sua scelta. Nessuno può essere oggetto di alcuna forma di restrizione, nocumento o sanzione a causa di dichiarazioni, opinioni o credenze che abbia espresso.
Costituzione Italiana: Art. 28
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
vedi i DIRITTI UMANI ben spiegati QUI:
http://www.osservatoriodirittiumani.org/
anche QUI:
Vedi queste pagine preparate da un avvocato italiano
http://dottdemetriopriolo.simplesite.com/
Perché dichiararsi Sovrani ? – By avv. Demetrio Priolo
– contatti: demetriopriolo117@gmail.com
Ecco come l’Italia sta modificando l’esecuzione dei Diritti Umani che regolarmente calpesta….
https://www.mondodiritto.it/normativa/legge/legge-15-gennaio-2021-n-11-ratifica-ed-esecuzione-emendamento-alla-convenzione-per-la-salvaguardia-dei-diritti-dell-uomo-e-delle-libert-a-fondamentali.html
Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: “Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione”.
Articolo 2
1. All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: “I candidati devono avere meno di sessantacinque anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’assemblea parlamentare in virtu’ dell’articolo 22.”. 2. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 21. 3. Il paragrafo 2 dell’articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23.
Articolo 3
All’articolo 30 della Convenzione, le parole “a meno che una delle parti non vi si opponga” sono soppresse.
Articolo 4
All’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole “entro un periodo di sei mesi” sono sostituite dalle parole “entro un periodo di quattro mesi”.
Articolo 5
All’articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole “e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno” sono soppresse. Disposizioni finali e transitorie
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Anche Strasburgo impone all’Italia il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che essa calpesta ogni giorno specie in questi giorni…della falsa panda…mia….
DIRITTI dell’UOMO (Dich. Universale) – CONVENZIONE di OVIEDO
Il tema dei diritti umani è un argomento decisamente ostico.
Vuoi per l’ampiezza della materia, vuoi per il fatto che quasi sempre i diritti umani sono enunciati in documenti lunghissimi e non pienamente comprensibili ad una prima lettura, vuoi perché alla fine si ha sempre la sensazione che anche in questo campo prevalgano gli interessi politici e che il dibattito rimanga nelle mani di pochi.
I diritti umani, tuttavia, sono e devono rimanere un patrimonio dell’umanità, della società civile. E in questo senso sembra che si stia modificando anche il trend a livello internazionale, per esempio vengono sempre più spesso coinvolte nelle riunioni ufficiali in tema di diritti umani anche organizzazioni non governative, che, in quanto tali, rappresentano quella società civile cui si accennava sopra.
Bisogna prendere coscienza del fatto che il pieno rispetto dei diritti umani è prima di tutto una nostra responsabilità. Purtroppo le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno ed è evidente che gli strumenti di repressione e prevenzione esistenti non siano sufficienti ad eliminarle. Ecco quindi che improntare la propria vita sulla benefici, seppur nel lungo periodo.
Questo vale per ognuno di noi, ma a maggior ragione per gli insegnanti, che hanno un compito ulteriore, quello di trasmettere ai propri alunni questa sorta di nuova coscienza civica. Insegnare e imparare i diritti umani è possibile attraverso dei percorsi nuovi e multidisciplinari che insegnino ai bambini ad opporsi ad ogni forma di violenza e discriminazione, che facciano capire l’arricchimento derivante dal convivere e cooperare con soggetti appartenenti a gruppi culturali diversi: educare non vuol dire solo trasmettere nozioni e concetti, ma anche e principalmente favorire l’interiorizzazione di un certo tipo di valori che guideranno poi il comportamento quotidiano individuale.
Con l’elaborazione di questa scheda si intende semplicemente fornire degli input che stimolino gli insegnanti ad elaborare dei percorsi didattici per l’educazione ai diritti umani.
Sarebbe opportuno tarare le attività in base all’età dei bambini, alla composizione ed alle dinamiche della classe, tuttavia anche la stessa scheda può essere utilizzata come percorso didattico. Infatti, nell’esposizione degli argomenti si è cercato di seguire una struttura logica ben precisa, dal generale al particolare, partendo dalla definizione dei diritti umani, passando per una breve esposizione della loro evoluzione nel tempo per arrivare alla descrizione delle singole categorie. Sono poi stati individuati degli strumenti per ciascun argomento esposto, cui è possibile collegarsi direttamente tramite dei links.
Investire nell’educazione significa investire per il futuro. Lo scopo è rendere consapevoli i bambini di essere titolari di una serie di diritti, che spettano loro in qualità di esseri umani e che per questo motivo spettano anche a tutti gli individui della terra. Di far capire che questi diritti potrebbero essere ingiustamente calpestati e che di fatto questo avviene nel mondo. Infine che esistono dei canali per rivendicare e far rispettare i propri diritti e quelli degli altri. La consapevolezza di essere titolari di diritti porterà ad un sentimento di responsabilizzazione nei confronti dei diritti degli altri: lo scopo finale che ci si prefigge promuovendo l’educazione ai diritti umani è quella di sviluppare negli individui la capacità a il desiderio non solo di difendere i propri diritti ma di battersi anche per l’affermazione di quegli degli altri.
vedi: Manuale dei Diritti dell’Uomo – PDF dal sito Senato.it
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 è senza dubbio il documento che segna una tappa fondamentale nell’affermazione dei diritti umani. Tuttavia non si può affermare che i diritti umani siano “nati” nel 1948 e forse non si può stabilire nemmeno con precisione una data precisa.
La verità è che ciascun diritto proclamato nella Dichiarazione è frutto di un lungo percorso storico che ne ha portato all’affermazione.
Si pensi al diritto di voto: un tempo non era nemmeno concepito che i cittadini potessero contribuire alla vita politica del loro Paese, poi questo diritto è stato concesso agli uomini appartenenti a certe classi sociali, poi a tutti gli uomini e si parlava di suffragio universale, che in realtà universale non era perché per molti anni ancora le donne furono escluse dall’esercizio di questo diritto.
Molti diritti, poi, si sono evoluti o addirittura sono nati proprio in seguito alla proclamazione della Dichiarazione.
E’ interessante a questo proposito capire come nel corso delle epoche storiche il concetto e il contenuto di diritto umano si sia evoluto. Come vedremo e come sopra accennato si tratta di un lunghissimo percorso storico e questo ci fa comprendere ancora più a fondo l’importanza della conquista dei diritti umani, un patrimonio che va quindi gelosamente custodito.
Le Leggi nel Passato – La Grecia e l’antica Roma
Iniziamo la nostra analisi da una delle culle della civiltà: la Grecia Antica.
Un elemento evocativo di Atene è l’agorà, ossia la piazza in cui si svolgeva la vita politica e sociale della città, dove i cittadini si confrontavano per prendere le decisioni più importanti. Tuttavia, gran parte della popolazione ne era esclusa: le persone che potevano partecipare alla vita politica erano solo i cittadini e, anche se può apparire strano ai giorni nostri, erano considerati tali solo gli uomini adulti e liberi ad esclusione di tutte le altre persone che componevano la popolazione: bambini, donne e schiavi.
Un po’ la stessa cosa accadeva nell’antica Roma, dove come in Atene, essere titolari di diritti dipendeva dall’avere una certa posizione sociale: non tutta la popolazione era degna di essere inclusa nella categoria di popolo, ad alcuni soggetti era precluso l’esercizio di qualsiasi diritto , riservati esclusivamente ai cittadini liberi maschi e pater familiae.
Al contrario, la concezione moderna di diritti umani prevede che qualsiasi soggetto possa essere titolare di tali diritti a prescindere dalla sua posizione sociale.
Il feudalesimo
Un contributo importante è stato dato dal Cristianesimo, che si fonda sull’idea dell’uguaglianza degli uomini davanti a Dio. In realtà questo principio si scontrava con la realtà dell’epoca e in particolare con i fondamenti su cui si basava il potere politico, che presupponeva una forte gerarchizzazione e delle profonde diseguaglianze sociali: condizioni essenziali per il feudalesimo, che presupponeva l’esistenza dei servi della gleba e quindi di soggetti sostanzialmente equiparati ad oggetti, che si potevano vendere o scambiare.
Risale a questo periodo un importante documento: la Magna Charta Libertatum del 1215, un documento emanato dal re d’Inghilterra Giovanni Senza Terra che contiene un elenco di diritti come, per esempio, il diritto alla proprietà privata, il diritto alla libertà, il diritto a non essere condannati senza motivo e comunque ad essere giudicati da un organo legittimo.
Tuttavia questi diritti, che possono assomigliare a quelli contenuti nella Dichiarazione universale, non venivano riconosciuti a tutti gli individui, ma solo a quelle classi sociali ritenute più importanti: arcivescovi, vescovi, abati, priori, conti e baroni.
Sempre in Inghilterra, ma nel 1679 viene emanato un documento fondamentale nell’affermazione dei diritti umani: l’Habeas corpus Act. In pratica si stabiliva che nessuno può potesse essere arrestato, e quindi privato della sua libertà personale, in modo arbitrario, senza, cioè delle prove concrete sulla sua colpevolezza. Sulla scia di questo documento nel 1689 viene approvato anche il così detto Bill of rights (la Carta dei diritti) in cui si affermano, in particolare, la libertà di di religione, di parola e di stampa.
La Dichiarazione di indipendenza delle colonie americane e la Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino
Nel corsi del 1700 si svilupparono in America e in Francia dei movimenti di pensiero e politici che sfociarono nell’approvazione di due importanti documenti nella storia dell’evoluzione dei diritti umani: la Dichiarazione di indipendenza delle colonie americane e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino in Francia.
Le colonie inglesi in America, a causa dei continui conflitti con il governo inglese, decisero di proclamare la Dichiarazione di indipendenza, cui era allegata anche una Dichiarazione dei diritti dell’uomo, che rivendicava in particolare il diritto alla vita e alla libertà, nonché il diritto alla libertà di parola, di stampa, di religione e di riunione.
Così come in America anche in Francia si sviluppò un movimento per la rivendicazione dei diritti fondamentali. In questo caso perché il governo, impegnato in una serie di guerre, aveva investito in questa attività molto denaro, sottraendolo alla popolazione ed andandone quindi ad incrementare la povertà. Così al termine della Rivoluzione francese nel 1789 viene redatta la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Vennero sanciti diritti fondamentali come l’uguaglianza, la libertà di stampa, pensiero e religione, la presunzione di innocenza, il diritto alla proprietà privata.
Grazie a questi due precedenti, a partire dal 1900 prende il via un fenomeno che coinvolge tutto il mondo occidentale. Quindi nelle costituzioni, cioè nelle leggi fondamentali dei nuovi stati che via via si vanno formando, si sente la necessità di sancire gli stessi diritti rivendicati nella Dichiarazione di indipendenza americana e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite e il concetto di universalità dei diritti umani
A conclusione di questa breve carrellata storica possiamo trarre delle conclusioni. I diritti umani non nascono in un preciso momento storico, ma sono il frutto di un’evoluzione, dovuta alle rivendicazioni di fasce di popolazione che si ritenevano naturalmente titolari di certi diritti che però non venivano loro riconosciuti da chi gestiva il potere.
Occorre però sottolineare che ancora non si può parlare del riconoscimento di diritti universali: le dichiarazioni che abbiamo visto sopra sono legate ai cittadini di determinati Stati (per esempio l’Inghilterra, la Francia o gli Stati Americani), non si parla ancora di diritti riconosciuti nei confronti di tutti gli esseri umani e quindi ancora non si può parlare di universalità dei diritti.
In questo senso la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo rappresenta un passo storico: perché non è la dichiarazione di un solo Stato.
Come è stato possibile questo cambiamento di prospettiva ?
La risposta è semplice: perché molti Stati del mondo si sono associati è hanno dato vita ad una grande organizzazione: l’organizzazione delle Nazioni Unite.
L’ONU nasce ufficialmente nel 1945, quando i rappresentanti di 50 Stati elaborano ed approvano, nel corso della Conferenza di San Francisco, la Carta delle Nazioni Unite, che contiene le regole generali per il funzionamento dell’organizzazione. Oggi gli Stati membri dell’ONU sono 189, quindi praticamente tutti gli Stati del mondo.
Il fine principale dell’ONU è di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, in particolare, promuovendo ed incoraggiando il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.
All’interno delle Nazioni Unite, che in realtà si occupano di molte altre questioni, ci sono rappresentanti di ogni Stato, insieme discutono e alla fine, con una votazione, prendono una decisione. In sintesi l’ONU funziona così, anche se in realtà ci sarebbero aspetti più problematici che, tuttavia, non è necessario sottolineare in questo momento.
La cosa importante è con l’istituzione di questa organizzazione è stato finalmente possibile prendere delle decisioni in materia di diritti umani che non valessero per un solo Stato. Con questa procedura è stata adottata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel 1948 e, successivamente, molti altri documenti importanti per la promozione e la tutela dei diritti umani.
A partire da questa data, infatti, l’attività nel settore dei diritti umani è incrementata notevolmente dando vita a molte altre dichiarazioni e trattati che si occupano della tutela dei diritti di particolare categorie di individui: come donne, bambini, rifugiati ecc…
E’ importante sottolineare che gli stati membri delle Nazioni Unite sono poi obbligati ad osservare i principi stabiliti nei documenti approvati dall’organizzazione nel momento in cui emanano delle leggi nazionali.
Tratto da: volint.it
OBIEZIONE di COSCIENZA
Art. 1 legge 8 luglio 1998, n. 230: “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato”,……
….ma l’Obiezione di Coscienza vale per qualsiasi altro campo dei Diritti Umani !
Storia dell’obiezione di coscienza in Italia (PDF), su gioc.org.
– Legge 15 dicembre 1972, n. 772, in materia di “Norme di attuazione della legge n. 772 del 15 dicembre 1972 sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza.”
– Decreto del presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, in materia di “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.”
– Legge 12 ottobre 1993, n. 413, in materia di “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.”
– Legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.”
– Legge 2 agosto 2007, n. 130, in materia di “Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.”
– Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare.”
– Sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1989, su giurcost.org.
– Sito del Servizio Obiezione di Coscienza e Pace A.P.G. XXIII, su odcpace.org.
– San Massimiliano, protettore degli obiettori di coscienza,
su ospiti.peacelink.it.
– Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale sul sito della Lega Anti Vivisezione
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ISSN 2284-3531 – Ordine internazionale e diritti umani, (2018), pp. 267-275.
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE:
1.Il diritto all’istruzione come diritto umano fondamentale.
2. Le fonti internazionali del diritto all’istruzione.
3. La normativa europea in materia
4. L’accesso dei rifugiati ai sistemi educativi.
5 La situazione nell’ordinamento italiano.
6.L’attuazione del diritto all’istruzione:
i Millenium Development Goals(MDGs) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile
7. Conclusioni.
- Il diritto all’istruzione come diritto umano fondamentale.
L’istruzione costituisce il tramite essenziale per la costruzione del legame tra l’individuo e la società in tutte le sue dimensioni ed assume pertanto una rilevanza centrale nella promozione e tutela dei diritti umani. In particolare, l’inclusione dei titolari di protezione internazionale1nei sistemi nazionali d’istruzione si presenta come indispensabile fattore d’integrazione
2. Nel 2012, la giovane attivista pachistana Malala Yousafzai ha difeso il diritto all’istruzione davanti all’Assemblea della gioventù delle Nazioni Unite, dopo essere sopravvissuta all’attacco di chi voleva punirla per aver denunciato nel suo blog la chiusura – e talvolta la distruzione – di numerosi istituti scolastici dello Swat e il divieto di recarsi a scuola imposto a tutte le donne dal Governo talebano.
In occasione del suo intervento al Palazzo di Vetro, Malala ha lanciato un appello ai leader politici mondiali, invitandoli a garantire, in maniera effettiva ed inclusiva,il diritto allo studio a ogni bambino, assicurando così istruzione, pace e uguaglianza.
“I libri e le penne sono le armi più potenti”, ha detto il Professore ordinario di Diritto internazionale, Sapienza Università di Roma.
1Sul diritto alla protezione internazionale nella sua attuale dimensione cfr. S.MARCHISIO, Commento all’Art. 10.IIICost.,in D. MANZIONE(a cura di), Codice dell’immigrazione e asilo, Milano, 2018, pp. 3 ss.2UNHCR, Education Strategy 2012-2016,
http://www.unhcr.org/5149ba349;
UNESCO, Protecting the Right to Education for Refugees, 2017,
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002510/251076E.pdf
Fra le iniziative in materia, vale menzionare il Progetto inHERE, condotto da UNIMED con la collaborazione dell’Università Sapienza di Roma e di altri partner internazionali, cofinanziato dal programma Erasmus dell’Unione Europea (UE), con l’obiettivo di facilitare l’integrazione e l’accesso dei rifugiati nelle università europee, valorizzando la dimensione sociale dell’istruzione e moltiplicando le opportunità di partecipazione all’European Higher Education Areaa favore dei rifugiati:
https://www.inhereproject.eu/it
ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2018), pp. 267-275. 268 spiegato, sottolineando come l’istruzione sia uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana.
3. Sono anche le parole e l’esperienza di questa giovane attivista, insignita del Premio Nobel per la pace, a ricordarci l’importanza della lotta per l’affermazione del diritto all’istruzione, che la normativa internazionale, come quella europea ed interna, hanno contribuito a definire con maggior decisione a partire dal secondo dopoguerra.
Il riconoscimento del diritto all’istruzione quale diritto fondamentale rimonta alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il cui art. 26 afferma che ogni individuo ha diritto all’istruzione, che dovrebbe essere gratuita almeno ai livelli elementari e fondamentali, ed indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana, nonché al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
L’istruzione, come definita nella Dichiarazione, viene intesa, inoltre, come elemento funzionale alla promozione della tolleranza e dell’amicizia fra tutte le nazioni e i gruppi etnico-razziali e religiosi.
4. La formulazione contenuta nella Dichiarazione ci fa quindi comprendere che esso non viene presentato come fine a sé stesso, ma quale strumento promotore di pace, dialogo interculturale, solidarietà e integrazione o, se si vuole, come mezzo per l’esercizio di altri diritti che concorrono in modo olistico al miglioramento della qualità della vita delle persone.
Attraverso l’istruzione, infatti, gli individui possono acquisire una maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle proprie responsabilità.
Agli inizi del ventunesimo secolo, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’istruzione ha attribuito a tale diritto la funzione di “moltiplicatore”, di“chiave”per sbloccare l’esercizio di altri diritti e libertà ed enfatizzarne il godimento.
5. Garantire l’accesso all’istruzione costituisce quindi il presupposto fondamentale per assicurare la piena realizzazione dei diritti umani fondamentali.
L’azione degli Stati in tal senso si è scontrata, tuttavia, con la difficoltà a definire propriamente la tutela da accordare al diritto in questione. Un problema, questo, riconducibile alla natura complessa di tale situazione giuridica, che costituisce un contenitore complesso, nel quale convergono aspetti civili, politici, sociali e culturali.
Il diritto all’istruzione è infatti suscettibile di essere annoverato tra i diritti di libertà,di essere inteso come declinazione della libertà di pensiero e della libertà di iniziativa economica,o, ancora, di essere incluso tra i diritti sociali.
Se tale carattere composito può avere fondamento nel quadro dell’indivisibilità dei diritti umani, la recente tendenza a definire l’educazione come un semplice bisogno umano (human need) e non come diritto personale fondamentale, deve essere senz’altro rigettata, per il solido fondamento normativo che il diritto all’istruzione ha sia nel diritto internazionale dei diritti umani che nelle costituzioni dei principali paesi democratici.
Una tale prospettiva rischia altresì di favorire lo sviluppo di un processo di commercializzazione dell’eduzione, tendente ad escludere le popolazioni più povere dall’accesso all’istruzione
6. Al contrario, il diritto all’istruzione è un bene che deve essere garantito ad ogni uomo in quanto tale.
Il testo integrale del discorso di Malala Yousafzai del 12 luglio 2012 è disponibile su:
https://www.un.org/News/dh/infocus/malala_speach.pdf.4UN, GA, A/RES/3/217A Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948 5UN, ECOSOC,E/CN.4/2001/52, Annual report of the Special Rapporteur on the Right to Education, Katarina Tomasevski, submitted in accordance with Commission on Human Rights Resolution 2000/9, 9 January 2001, para.11. 6K. D.BEITER, The Protection of the Right to Education by International Law, Leiden, 2006, p. 611.
Diritto all’istruzione e integrazione dei rifugiati ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2018), pp. 267-275. 269
Esposto nella sua monografia sulla libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Stato e democrazia devono porsi al servizio della cultura, intesa come bene che attiene al destino irrinunciabile dell’uomo
7. La Costituzione italiana, che pone a suo fondamento i diritti della persona e a suo fine la loro garanzia, configura l’accesso al sistema scolastico quale diritto soggettivo, come si desume dal combinato disposto degli artt. 33e 34,che regolano le caratteristiche basilari del nostro sistema d’istruzione.
Il primo, oltre a sancire la libertà d’insegnamento e fissare la parificazione tra scuole private e pubbliche, fa carico alla Repubblica di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Il secondo, affermando il principio democratico secondo il quale “la scuola è aperta a tutti” (art. 34 Costituzione) senza limiti né distinzioni relativi a particolari tipi di scuole o a determinate categorie di soggetti, garantisce il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,di raggiungere i gradi più alti degli studi. Viene quindi riconosciuto a livello nazionale l’accesso universale alla scuola che, almeno per quanto riguarda l’istruzione inferiore, deve essere obbligatorio e gratuito.
Sintesi, By Sergio Marchisio
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PIRAMIDE dei vari Livelli Gerarchici delle LEGGI, nel mondo della Giurisprudenza (sintesi).
Ovvero la “Gerarchia delle fonti” del diritto.
Cioè, sostanzialmente, la gerarchia delle norme. Le quali norme sono collocate all’interno del sistema giuridico secondo un ordine gerarchico secondo il quale ciò che sta al vertice (I Diritti naturali e dell’Uomo, poi le Costituzioni delle varie nazioni) nel nostro caso la Costituzione italiana, imprime i propri indirizzi, la propria caratterizzazione e volontà a tutto ciò che è collocato al di sotto, esattamente al pari di una gerarchia militare o di una gerarchia aziendale.
Vi sono ben precisi livelli gerarchici di validità Giuridica fra le LEGGI nel MONDO:
Tutto ciò che viene meno o manca di questi requisiti, e questi livelli li calpesta, è ERRATO e contro l’uomo, quindi si DEVONO trasgredire (NON osservarle è un DOVERE) quelle leggi che calpestano e non ottemperano questi sacri livelli che l’uomo nel suo insieme si è dato, in quanto e perché sono ordini/disposizioni NON legali ed incoerenti con ciò che indicano i vari livelli gerarchici di importanza delle LEGGI (Norme), qui ben chiaramente evidenziati:
In primis ed al di sopra di tutto, vi sono i DIRITTI o LEGGI NATURALI dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimazione non nel fatto di essere riconosciuti e accettati da un governo che li concede, ma nel fatto di essere costitutivi della natura stessa dell’uomo (per es. diritto a respirare aria senza nessun impedimento, alla vita, alla libertà personale, al potersi muovere in qualsiasi parte della Terra, senza permessi, ecc.).
Legge e Diritti naturali – cioè il Diritto/Legge della Terra
https://mednat.news/2022/10/22/19997/
Le leggi primarie sono:
La Legge dell’AmOr che regge l’UniVerso:
– essa è inscritta in tutti gli esseri umani nel loro proprio Spirito individuale, nel loro cuore e nel loro DNA.
Infaffi fin dagli albori dell’umanità maschi e femmine, simbolo materializzato delle due forze Yang & Inn (maschile e femminile) che reggono, trasformano l’intero UniVerso e che copulano all’InFinito per creare e manifestare nella nostra dimensione spazio/temporale, la Vita, per mezzo della loro potente forza sessuale, hanno insegnato all’umanità vivente e ciò da sempre che, ad esempio, amando ed essendo riamato l’uomo (maschio e femmina) è sereno e felice, e se non ha quello tipo di esperienza soffre in continuazione fin tanto che non la raggiunge, infatti egli, sia come individuo che come comunità, insieme di individui, cercano di vivere quelle situazioni di benessere ricercando continuamente, per il singolo anche la sua “anima gemella” e soffre se non la trova; il sesso è la forza ed è il mezzo che lo spinge costantemente verso la ricerca della sensazione di benessere e piacere, che amare ed essere riamati, dona.
Quindi questa Legge vale anche per gli insiemi di individui che formano famiglie, gruppi, tribù, stati/nazioni, se si amano e quindi si rispettano, NON si fanno la guerra…., quindi amare secondo la sacra legge dell’AmOr, significa godere e far godere e vivere in pace ed armonia con gli altri viventi.
Da questa immane e imperitura legge dell’AmOr, nascono di Diritti Naturali ed i doveri che l’uomo ha poi scritto materialmente in apposite Leggi/Norme, per dare indicazioni per il rispetto di se stessi e della Natura, sulla Terra la nostra casa.
DIRITTI NATURALI, poi codificati e formalizzati in parte nei:
1 – DIRITTI UNIVERSALI DELL’UOMO
La Storia dei Diritti Umani è una drammatica, continua lotta per un costante miglioramento per la loro applicazione pratica, spesso in circostanze avverse e con resistenze fortissime specie da parte degli stati/nazioni che li calpestano SEMPRE. E’ solo con i diritti umani che nasce la pace e i mezzi per la libertà ed il benessere dell’Uomo.
Tali Diritti presentano le seguenti peculiarità:
Sono dichiarati INVIOLABILI ed UNIVERSALI, nel senso che non possono essere cancellati neppure dal legislatore costituzionale, né tantomeno essere compressi nel loro nucleo essenziale.
Questi Diritti, sono riconosciuti non soltanto al singolo, ma anche alle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (famiglia, scuola, impresa, comunità religiosa, associazioni laiche…..). – vedi anche: Diritto/Legge della Terra
Esempio pratico: tutte le lingue del mondo esistono molto prima della creazione dei singoli stati/nazioni ove esse vengono parlate, quindi sono leggi consuetudinarie accettate dalla comunità di quel luogo geografico, da molto prima che gli stati /nazioni fossero enunciati creati e mantenuti tali con la forza dei conquistatori, che ne diventavano i padroni, calpestando i diritti dei popoli di quell’area geografica.
Quindi significa che per poter formulare le leggi occorre in primis conoscere la lingua del posto (stato/nazione) in quanto essa è la FONTE primaria alla quale assurgere per poter enunziare “diritti e doveri” da inserire nelle leggi della nazione/stato.
Quindi tutte le leggi debbono essere sempre lette ed applicate, tenendo conto della lingua del paese, altrimenti quella legge è illegittima, perché non applica la lingua e la grammatica che essa enuncia e quindi diviene una legge illegittima e magari anche illegale.
2 – COMMON LAW (Leggi Internazionali alle quali l’Italia con la firma ed adesione si DEVE adeguare: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute“)
Art. 10 Costituzione valevole per i punti 1 e 2.
Ciò significa che le Leggi Italiane sono e debbono essere sottoposte a quelle Internazionali, che sono di livello superiore e che sono state accettate come tali, come indicato nell’articolo costituzionale.
3 – COSTITUZIONI NAZIONALI (La Costituzione italiana ad esempio, garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ossia di quei diritti basilari che fanno direttamente capo all’essere umano e che coinvolgono tutte le principali esternazioni della sua personalità…..)
Nella Costituzione italiana i diritti umani sono riconosciuti e garantiti principalmente dall’articolo 2:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. valevole per i punti 1 e 2
La disciplina dei diritti di libertà e le loro garanzie costituzionali sono la componente principale per la determinazione della “forma di regime” di un determinato Stato (distinzione fra Dittatura e Democrazia Libera, la dittatura odierna è FUORILEGGE).
Quindi lo stato ed i governi, DEBBONO rispettare i Diritti Umani !
Livelli Giuridici delle Normative in Italia:
4 – LEGGI-LEGGE (atto normativo o norma giuridica, attraverso il quale il potere legislativo esercita la sua funzione (legge in senso formale); Le Leggi sono presentate, discusse e promulgate dai Parlamenti, ed hanno valore gerarchico superiore ai Decreti, che non possono in alcun modo anullare le Leggi già promulgate.
5 – DECRETI PRESIDENZIALI (Presidente della Repubblica, non può emettere nessuna Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore)- vedi punto 1, 2, 3
6 – DECRETI del PRESIDENTE del CONSIGLIO DEI MINISTRI (Presidente del Consiglio dei Ministri, non può emettere nessuna Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore)
– vedi punto 1, 2, 3, 4
7 – DECRETI REGIONALI del PRESIDENTE di una REGIONE (Presidente di una Regione, non può emettere nessuna Legge in contrasto/antitesi con le Leggi di livello superiore) – vedi punto 1, 2, 3, 4, 5
8 – ORDINANZE SINDACALI (quelle dei Sindaci, idem) – vedi punto 1, 2, 3, 4, 5, 6
NESSUNA di queste supposte Leggi/Norme, può annullare la Legge superiore dalla quale DEVE DIPENDERE.
In sintesi:
i D.L. i D.P.R. i D.P.C.M. le Disposizioni e le Circolari emanate dall’attuale Governo italiano (2014-2020), attraverso SOGGETTI illegittimati (vedi Consulta sentenza n.° 1/2014 della Corte Costituzionale relativa alla Legge elettorale chiamata “Porcellum” che ha di fatto invalidato 148 Deputati tecnicamente NON votati dal popolo, non convalidati dal Parlamento entro i termini di Legge e non dopo 5 mesi…) non hanno tecnicamente e giuridicamente forza di Legge, essendo gli stessi promulgati da soggetti del tutto abusivi, a partire dai cosiddetti “presidenti della repubblica2 e successivi individui che si stanno, nel tempo, alternando nell’ambito del Governo Italiano come usurpatori di potere politico e potere militare, semplici ed illegittimi “attori in costume che non possono smettere di recitare una parte”.
P. S. Tutte le norme che non rispettano questi requisiti sono ILLEGALI e debbono/possono essere denunciate in Tribunale, oltre che non praticate con il concetto della disobbedienza civile !
Infatti ecco la:
Riserva di legge
La riserva di legge è intrinsecamente legata al principio di legalità e si ha laddove una disposizione di rango costituzionale prescrive che la disciplina di una determinata materia (o di un determinato settore) sia riservata a una fonte di rango legislativo, con esclusione delle fonti subordinate. Nell’ordinamento italiano, seppur con qualche contrasto dottrinario, la riserva di legge si ritiene soddisfatta non solo da una legge vera e propria, ma anche da uno degli atti ad essa equiparati (Decreto-legge e Decreto legislativo). La preferenza per la legge (o gli atti equiparati) si giustifica in base a considerazioni di ordine garantistico: a differenza dei regolamenti governativi, la legge si caratterizza per un procedimento pubblico e dialettico, cui concorre non soltanto la maggioranza politica, ma anche le minoranze parlamentari. Inoltre, nella democrazia costituzionale la legge (o gli atti equiparati) è soggetta a una serie di controlli diversi e non meno incisivi di quelli che investono le fonti secondarie, posto che essa soggiace al sindacato della Corte costituzionale e su di essa si può richiedere altresì un referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
La dottrina suole distinguere tre diverse tipologie di riserva di legge: la riserva di legge assoluta, la riserva di legge relativa e la riserva di legge rinforzata. Si parla di riserva di legge assoluta quando la Costituzione (o una legge costituzionale) impone esclusivamente alla legge di disciplinare una materia, con la conseguenza che le sole fonti secondarie ammissibili sono quelle di stretta esecuzione. Le materie tipiche dove opera la riserva di legge assoluta sono quelle riguardanti i diritti di libertà, come la libertà personale di cui all’art. 13 Cost., la libertà di domicilio di cui all’art. 14 Cost. ecc. Per riserva di legge relativa si intendono quei casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina dei principi della materia, laddove alle fonti secondarie spetterebbe la normativa attuativa e integrativa di essi (secondo la giurisprudenza costituzionale, si avrebbe una riserva di legge relativa agli artt. 23 e 97 Cost.). Si parla, infine, di riserva di legge rinforzata quando è la stessa disposizione costituzionale a predeterminare in parte il contenuto della stessa legge, come in materia di libertà di circolazione e soggiorno, ove un’eventuale legge limitativa può intervenire solo «per motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16, co. 1, Cost.).
Tratto da: treccani.it
Vedi anche: Diritti costituzionali + Legge + Parlamento
Qui trovate molti più particolari su vari Livelli Gerarchici delle Leggi:
http://demetriopriolo.altervista.org/la-compenetrazione-gerarchica-di-tradizioni-e-fonti/
Vedi anche: Convenzione di Oviedo
Grande decisione del consiglio di stato italiano, che di fatto ANNULLA tutti i DL, DCPM, ecc., CHE HANNO CALPESTATO I DIRITTI COSTITUZIONALI, vedi video:
Che cos’è il CONSIGLIO di STATO e cosa fa ?
…..controlla la LEGITTIMITÀ e la correttezza degli ATTI AMMINISTRATIVI (dpcm ordinanze etc etc) e funge da secondo grado di GIUDIZIO per le decisioni del Tar.
Quali sono le sue FUNZIONI ?
……è l’organo di consulenza GIURIDICO- AMMINISTRATIVA che funge da secondo grado di GIURISDIZIONE nell’ambito della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.
Composizione e FUNZIONI del CONSIGLIO di STATO sono SANCITE dall’articolo 100 della COSTITUZIONE ITALIANA che ne prevede anche la posizione di terzietà rispetto alla Pubblica Amministrazione all’articolo 103.
Il CONSIGLIO di STATO è composto da un Presidente generale, dai Presidenti di sezione e dai Consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, ed ha la sede istituzionale a Roma, presso Palazzo Spada.
La sua FUNZIONE è quella di verificare la LEGITTIMITÀ e la correttezza formale degli ATTI AMMINISTRATIVI emanati dal GOVERNO centrale e dalla singole Regioni, su INIZIATIVA del PRIVATO CITTADINO CHE SI RITIENE DANNEGGIATO.
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STATO ESTERO in e su Persona fisica umana nel proprio TRUST estero
Lo stato-persona fisica umana (extraterritoriale od estero, cioè fuori dallo territorio, nazione, ove siete nati), è quel concetto dottrinario del diritto internazionale e quindi anche di quello diritto costituzionale italiano, che identifica lo stato come un’entità composta dai suoi organi funzionali, con i quali intraprende rapporti esterni con gli altri stati ed individui di diritto internazionale così come rapporti interni con i soggetti che ne fanno parte.
In particolare lo Stato-persona ha capacità di agire attraverso i propri organi in base a un rapporto organico, che si differenzia da quello di rappresentanza per la bilateralità del rapporto: l’atto compiuto da un determinato organo è imputabile direttamente allo Stato, in quanto si realizza un’immedesimazione fra l’individuo persona fisica, titolare dell’organo (fisiologico), che svolge uno o più atti e lo Stato stesso, sul quale ricadono gli effetti.
Il concetto fa parte del più ampio concetto di Stato-ordinamento.
Gli organi statali che compongono lo Stato-persona possono suddividersi in:
– individuali
– collegiali
– complessi
Tratto da:
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato-persona&oldid=76177477
Continua QUI:
https://mednat.news/filosofia/sovranita_individuale4.htm
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ALCUNI CONCETTI UTILI di e nel “DIRITTO” e le definizioni delle parole utilizzate in tribunale.
Il diritto tende a creare una sorta di malessere quando cerchiamo di riflettere sul punto da cui partire, o su cosa fare, o quando leggiamo qualcosa per poi scoprire che non è la verità.
Il diritto è deliberatamente elaborato per dimostrarsi fonte di confusione, perchè si tratta di un’arte occulta.
Indovinate a chi hanno mentito per primi ? ai lawyer (avvocati generici) successivamente a noi.
I termini inglesi per indicare la figura dell’avvocato, si riferiscono all’arte della Giurisprudenza.
Per inciso, la parola Giurisprudenza è composta dalle parola latine “Iuris–Prudentia” dal significato anche ambiguo….
Vediamo l’origine di questi termini:
ATTORNEY: (avvocato, procuratore).
il termine attorn o attornment risale al xvi sec. E’ composto dai termini latini ad (a, da) e torno (girare, passare a, arrotondare) e significa acconsentire, implicitamente o esplicitamente, a un trasferimento di diritti.
In altre parole l’attorney (avvocato, procuratore) è lì a dimostrare che avete ceduto i vostri diritti.
BARRISTER: avvocato/legale di grado superiore.
Il termine barrister risale al tardo xvi sec. è composto dalle parole latine baro (ignorante, incompetente) e sto o stare (rimanere saldi, assumere una posizione).
Quindi barrister significa rappresentare un ignorante od un incompetente.
LAWYER: avvocato generico. Il termine lawyer risale al XVI sec. E’ composto dal termine latino lar o lares (diritto consuetudinario) e da iuro o iurare (giurare, pronunciare un giuramento, cospirare) e significa letteralmente colui che ha prestato giuramento nei confronti del diritto consuetudinario della/di una gilda (associazione) privata.
In altre parole uno che ha giurato di mentire.
ARTE della GIURISPRUDENZA del DIRITTO:
nel XIII sec. a Firenze, la Famiglia Medici organizzò i mercanti in sistemi privati, composti da 5 gilde (associazioni, corporazioni) principali note come arti mediane e 7 gilde (associazioni, corporazioni) minori note come arti minori.
Le gilde sono corporazioni versate nell’occulto note come le arti, di qui l’arte del diritto.
Cos’è la Legge (il diritto) ?
La legge (il diritto) è costituito da regole, consuetudini, norme che permettono o vietano determinate condotte. E’ in effetti una definizione molto semplice e ha origine da tutti questi elementi: religione, legislazione, scienze. Inoltre deriva dalla consuetudine, esattamente come il culto romano.
Le leggi di maggior rilievo, sono rappresentate dai canoni.
Quando sentiamo il termine canone, viene subito alla mente il diritto canonico, quindi, avendo a che fare con la chiesa cattolica, pensiamo al diritto ecclesiastico.
La forma più elevata del diritto, è rappresentata dai canoni. I canoni sono regole, procedimenti, norme, massime, misure o standard non contestati.
“Non contestati” questa è la parola chiave in relazione a tutto questo nel tempo.
A questo punto ci rendiamo conto di come il diritto canonico si trasformi in uno strumento atto a gestire il controllo. L’intero sistema è fondato principalmente sul Diritto Canonico.
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Difendiamo i nostri Diritti Umani anche dagli assalti dei “cani da guardia”, da noi pagati…. della odierna Dittatura in sanitaria, esempio:
PROMEMORIA per TUTTI, medici, politici ed avvocati compresi:
Anno 2019-2020: DITTATURA SANITARIA INVENTATA su FALSI SCIENTIFICI !
Avvocato Francesco Scifo :
– Lo sapevate che la pandemia non è mai stata dichiarata da OMS, ma solo il rischio pandemico, e quindi questa clausura è illegale ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che un decreto del presidente del consiglio dei ministri non può MAI avere valore di legge ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che il virus non provoca la polmonite interstiziale che stanno curando, ma trombosi polmonare e quindi gli intubati sono stati, di fatto, uccisi ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che l’autocertificazione siete invitati a farla, ma nessuno ve lo può ordinare ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che se la fate e dichiarate il vostro stato medico questo è specificatamente nullo e vietato dalla legge ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che tutte le volte che leggete “denunciato qui, denunciato la” sono cazzate. Un decreto legge non può MAI avere risvolti penali ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che nei primi tre mesi di quest’anno in Italia sono morte meno persone che nel corrispondente periodo del 2019. Indipendentemente dalle cause ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che nessun paese al mondo sta subendo una clausura economicamente devastante come il nostro ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che se si sente male un vostro caro, anziano, ve lo sottraggono e dopo averlo sottoposto a cure non scelte né accettate, lo fanno morire da solo e probabilmente ve lo ridanno incenerito, dentro un barattolo e ciò è ASSOLUTAMENTE illegale ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che il governo invece di decidere lui tramite ministri e funzionari ha chiamato una squadra di tecnici ELETTA DA NESSUNO, facenti parte il grande mondo della grande finanza, che decideranno cosa noi potremo fare, dove andare quanto allontanarci da casa…. in flagrante violazione di ogni legge e della Costituzione Italiana ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che i membri di questa squadra accettano di farne parte solo se potranno agire in segreto e se avranno l’immunità totale dalle richieste di risarcimento dei danni che potrebbero causare ? No. Ora lo sapete.
– Lo sapevate che ad accettare di esser trattati da schiavi si diventa schiavi ? NO ora lo sapete…
Continua QUI: https://mednat.news/dittatura_sanitaria.htm
Vedi anche: Quadro Bio-Logico sull’epidemia e Covid19
Protezione Legale dai soprusi del presunto stato:
https://pattoverascienza.com/?p=98
dr. Jean Paul Vanoli, esperto per la Vera scienza, conoscenza, filosofo della vita eterna, esperto in Medicine Naturali, Scienza della Nutrizione, Bioelettronica e Naturopatia.
– Consulente di: https://mednat.news – curriculum.htm – info@mednat.news + https://pattoverascienza.com
– Curatore, Tutore, Notaio, Trustee del Trust°/Stato Persona, estero:
VANOLI GIOVANNI PAOLO (VANOLI G.P. – VGP)
– Human Rights Defender ONU/A/RES/53/144 1999
– Difensore dei Diritti dei batteri e virus/esosomi, cioè della Vita/Natura in genere