Moneta scritturale, come crearla e pagare stato, banche, finanziarie – 3

MONETA, DENARO Scritturale – 3

Definizione di: Moneta Legale, Scritturale ed Elettronica, secondo il Governo Italiano.

La Moneta scritturale è una moneta non materiale usata come strumento di pagamento 1234. È emessa dal sistema bancario (NdR NON in esclusiva legale) e non è disponibile sotto forma di banconote o monete, ma di una scrittura a credito su un conto bancario o postale23. La moneta bancaria viene spesso indicata come “moneta scritturale”4. La moneta bancaria è accettata in pagamento sia dai privati che dalla Pubblica Amministrazione4.
By Wikipedia

La Moneta scritturale è uno strumento di pagamento virtuale, emesso dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati in sostituzione della moneta legale e accettato come forma di pagamento essendo possibile convertirlo agevolmente in moneta legale, sulla base dell’esistenza di un deposito o di un rapporto di credito bancario.
By  https://www.studiocataldi.it/articoli/35046-moneta-scritturale.asp

Moneta legale in “Dizionario di Economia e Finanza” – Treccani – Treccanihttps://www.treccani.it/enciclopedia/moneta_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
La Moneta legale è quella che tutti hanno nel portafoglio, cioè l’insieme di banconote e monete metalliche in circolazione. In altre parole, quella che tutti conoscono come «contanti».

Moneta legale o bancaria:
Lo Stato ha la prerogativa sovrana di individuare una moneta che, da quel momento, diventa “moneta di Stato” o “moneta legale”.
Lo Stato (precisazione NdR: meglio dire il Governo, perché lo stato siamo noi Persone fisiche sovrane, art. 1 e 2 della Costituzione italiana) paga i propri fornitori interni in tale moneta ed impone il versamento dei tributi in tale moneta.
Dal momento in cui lo Stato, mediante un provvedimento legislativo, definisce la moneta di Stato, questa assume la proprietà di essere ritenuta liberatoria per legge delle obbligazioni pecuniarie, per cui il debitore si libera dalla propria obbligazione pecuniaria versando al creditore la somma richiesta in moneta di Stato.

Il creditore non può legittimamente rifiutare, da parte del debitore, l’adempimento della relativa prestazione mediante versamento della somma dovuta in moneta di Stato.

Nell’ordinamento italiano tale principio è sancito dall’art. 1277 c.c., rubricato “debito di somma di denaro”.[1]
Ma che ne è della moneta cosiddetta bancaria o scritturale?[2]
La Moneta bancaria o scritturale è quella che nasce in conseguenza di mere scritture contabili effettuate dalle banche nei propri database.
Sono moneta bancaria o scritturale, per esempio, i bonifici bancari, gli assegni circolari, gli addebiti diretti, i versamenti mediante carte di credito, di debito o prepagate, e così via.

Si tratta di moneta scritturale proprio perché la banca, a fronte di un ordine di pagamento da parte del debitore – che può essere impartito in varie forme, sia cartacee, per esempio con assegni circolari, che elettroniche, per esempio con bonifici on line – si limita ad addebitare il conto del debitore e ad accreditare quello del creditore, o a trasferire la relativa informazione (per esempio: 100 da Tizio a Caio), in formato elettronico, presso la banca del creditore, qualora essa fosse differente da quella del debitore.

In ogni caso il trasferimento di moneta scritturale non prevede il trasferimento di moneta di Stato, in quanto non vi è versamento né di banconote né di monete metalliche.

Le banche sono in grado di gestire i pagamenti in moneta scritturale grazie ad una camera di compensazione interbancaria, che consente loro di regolare le rispettive partite creditorie e debitorie, ossia le disposizioni monetarie da una banca all’altra.

Un meccanismo analogo si riscontra per le transazioni internazionali, mentre i pagamenti transfrontalieri nell’Unione Europea vengono gestiti da una camera di compensazione definita sistema Target 2 (dove Target sta per Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).

Se un debitore offre al creditore l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria in moneta scritturale anziché in moneta di Stato può considerarsi legalmente liberato dalla propria obbligazione?

In altri termini, se per esempio Tizio deve 500 euro a Caio, può limitarsi ad offrirgli un assegno circolare invece di consegnarli 500 euro in banconote?

A questa domanda sembra che la Banca Centrale Europea abbia risposto di no, giacché ha chiaramente puntualizzato che la moneta scritturale, o moneta bancaria, non è moneta legale.[3]

Ne consegue, in base a questa impostazione, che il creditore può legittimamente rifiutarsi di ricevere dal proprio debitore un pagamento che non sia in contanti.

Ma se il pagamento in questione dovesse superare la soglia prevista dalla legge per i pagamenti in contanti?[4]

In questo caso sorgerebbe un vistoso conflitto normativo, poiché in buona sostanza, tale previsione normativa vieta di usare la moneta di Stato oltre una certa soglia, quindi tale norma collide evidentemente con la fondamentale norma di cui all’art. 1277 c.c., che detta un principio cardine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Non si può, allo stesso tempo, imporre e vietare una certa modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Una volta statuito che le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, non ha particolarmente senso statuire, con un differente provvedimento normativo, che per alcune obbligazioni pecuniarie (ossia quelle al di sopra di una certa soglia) la moneta avente corso legale nello Stato è inidonea al relativo adempimento.

O la moneta di Stato è idonea, anzi è legalmente prescritta, o non lo è.

Altrimenti il Legislatore sta evidenziando che, per tutta una serie di obbligazioni pecuniarie (ossia quelle al di sopra della soglia prefissata), la moneta avente corso legale nello Stato ha una efficacia liberatoria inferiore rispetto alla moneta bancaria (che è moneta privata) anzi, la moneta di Stato perde il proprio corso legale a favore del corso, divenuto legale oltre tale soglia, della moneta bancaria.

Non è una considerazione di poco conto. In pratica la moneta di Stato sarebbe moneta legale solo sotto una certa soglia, superata la quale, la moneta di Stato diverrebbe illegale mentre la moneta bancaria (privata) diverrebbe la nuova moneta legale. Forse non era questo l’intento dei Padri Costituenti.

Il cennato orientamento della Banca Centrale Europea sulla moneta bancaria è conforme alla Giurisprudenza italiana maggioritaria, ma nel 2007, con la sentenza n. 26617, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ossia nella massima funzione di nomofilachia (garanzia dell’uniforme interpretazione della legge e dell’unità del diritto nazionale) ha statuito che il debitore ha facoltà di liberarsi dalla propria obbligazione pecuniaria, quand’anche essa fosse al di sotto della soglia legislativamente prevista, non soltanto mediante un pagamento in moneta avente corso legale nello Stato ma anche mediante moneta bancaria (nella specie, assegno circolare).[5]

Quindi la massima Autorità giudiziaria italiana, in opposizione a quanto avrebbe successivamente rilevato la Banca Centrale Europea, ha praticamente sostenuto che non solo la moneta bancaria è moneta a corso legale al di sopra della soglia legislativamente prevista, ma lo è anche al di sotto di tale soglia.

Quindi, mentre la moneta di Stato è moneta legale solo al di sotto della soglia legislativamente prevista, la moneta bancaria lo è sempre.

Con la firma del trattato di Maastricht l’euro è diventato l’unica moneta avente corso legale nei Paesi firmatari, tra cui la Repubblica Italiana. L’art 128, infatti, recita: “La banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’Unione. La banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione”.

Analogamente a quanto sopra osservato, anche tale previsione normativa, aderente, per l’ordinamento italiano, a quanto statuito dall’art. 1277 c.c., collide con i limiti all’utilizzo del contante.

Poiché, infatti, le banconote emesse dalla banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono l’unica moneta avente corso legale nell’Unione e quindi nella Repubblica Italiana, l’offerta di pagamenti in tale moneta non potrebbe legittimamente essere rifiutata, ma in conseguenza della soglia legislativamente prevista all’uso del contante, un’offerta di pagamento che superi tale soglia non può essere accettata.

Tale aporia normativa appare insolubile, né le finalità comunicate al fine dell’introduzione di tali soglie (lotta all’evasione fiscale, al riciclaggio, ecc.) sono idonee a risolvere un conflitto così radicale, giacché, sotto il profilo logico, l’individuazione di una data finalità, ancorché lodevole, non è sufficiente a dirimere una incoerenza logica.

*Avvocato civilista, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università Popolare del Matese e docente presso l’Università internazionale delle Nazioni Unite, sede europea di Roma.

[1] Art. 1277 c.c.: “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”. Pochi hanno notato che tale previsione è analoga alla seguente: se chiedo 100 euro per cedere questo mio bene, devo accettare 100 euro, per cui se qualcuno mi offrisse 100 euro non posso sostenere che mi sta facendo un’offerta in una moneta per me irricevibile. Ciò, tuttavia, non significa che io sia tenuto ad accettare esclusivamente un’offerta denominata in quella moneta, nel senso che ben posso ritenere adeguata un’offerta denominata in una moneta diversa, ancorché, per esempio, la legge abbia individuato nell’euro la cosiddetta “moneta legale”.

[2] Approfondisco questa indagine nel mio “Alchemy – Moneta, Valore, Rapporto tra le Parti”, Sovera editore, 2015.

[3] European Central Bank, Virtual Currency Scheme – A Further Analysis, 2015, p. 24, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf

[4] Attualmente fissata in Italia a € 3.000,00 dall’art. 1, comma 898 della Legge 208/2015.

[5] Cass., Sez. Un., n. 26617 del 18/12/2007: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio di inconvertibilità dell’assegno”.

By:  https://www.economiaepolitica.it/banche-e-finanza/moneta-banca-finanza/moneta-legale-o-moneta-bancaria/

Moneta Elettronica:
La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente1. È possibile trasferire il potere d’acquisto sotto forma di denaro liquido o di credito nei confronti di terzi, mediante carte magnetiche personali e strumenti appositi collegati con i computer degli istituti di credito2. La moneta elettronica è l’equivalente in forma digitale del denaro contante, memorizzato su un dispositivo elettronico o su un server remoto3. È un mezzo di pagamento che viene memorizzato in un supporto elettronico, e attraverso questo sistema è possibile effettuare transazioni senza necessariamente coinvolgere una banca o un altro istituto finanziario.

Che cos’è la moneta elettronica
La moneta elettronica è “un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente” (art. 55, lett. h ter della Legge n. 39 del 1 marzo 2002, attuativa della Direttiva 2000/46/CE).

Gli strumenti di moneta elettronica attualmente in circolazione sono:
– le carte di pagamento di tipo prepagato;
– i conti di tipo prepagato (i c.d. borsellini elettronici).

Gli strumenti di moneta elettronica si possono distinguere in:
– ricaricabili o non ricaricabili (“usa e getta”), in base alla possibilità per il titolare di poter ricostituire una provvista sullo strumento dopo avere speso o trasferito la prima provvista;
– anonimi o nominativi, in base alla completezza, ai sensi della normativa antiriciclaggio, delle procedure di identificazione del cliente che sono state seguite dall’emittente e/o dalla sua rete distributiva;
– co-branded o standard, in base alla presenza o meno di una personalizzazione della carta (estetica e/o funzionale) a favore di una società cliente.

Come funziona la moneta elettronica
Il titolare dello strumento di moneta elettronica:
– “carica” lo strumento con un bonifico bancario da un conto corrente bancario, oppure con un versamento in denaro contante presso un punto vendita abilitato, oppure negli altri modi messi a disposizione dall’istituto emittente;
– spende la moneta elettronica presso gli esercenti convenzionati al/ai circuito/i di appartenenza oppure la trasferisce a terzi, in entrambi i casi soltanto nei limiti del saldo disponibile sullo strumento; oltre questo limite, l’emittente non autorizza l’operazione;
– può sempre chiedere il saldo e i movimenti dello strumento per via telematica;
– può sempre chiedere il rimborso del saldo residuo sullo strumento, pagando le eventuali spese previste dal contratto con l’emittente. Il rimborso deve essere effettuato al valore nominale in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto bancario, senza applicazione di ulteriori oneri e spese, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per l’effettuazione dell’operazione. Possono escludersi rimborsi per importi inferiori a 5 €.

Altri servizi elettronici di pagamento

– le carte di credito: sono normalmente collegate ad un conto corrente bancario intestato al titolare della carta, che viene addebitato periodicamente dall’emittente con la somma delle spese effettuate dal titolare o del denaro contante prelevato; l’addebito avviene nei termini e alle condizioni economiche stabilite nel contratto tra il titolare e l’emittente; nell’intervallo di tempo che intercorre tra l’acquisto del bene/servizio presso l’esercente di commercio convenzionato e l’addebito della somma sul conto corrente del titolare, l’emittente della carta (una banca o un intermediario finanziario) paga l’esercente di commercio per conto del titolare della carta e concede credito a quest’ultimo; ciò comporta l’addebito di interessi passivi e i più elevati costi delle carte di credito rispetto alle carte di debito e alla moneta elettronica.

– le carte di debito: sono collegate ad un conto corrente bancario intestato al titolare della carta, che viene addebitato dall’emittente al momento della transazione, con ogni singolo importo speso o prelevato dal titolare; anche nei casi in cui, per motivi tecnici, l’importo non viene addebitato immediatamente, l’emittente della carta non concede credito al titolare della carta: quando il conto corrente al momento dell’addebito non presenta un saldo sufficiente a coprire la spesa, il correntista si trova a pagare alla banca le spese previste dagli ulteriori contratti da lui firmati con la banca (interessi passivi del conto corrente, commissioni di massimo scoperto del fido, ecc.).

– i servizi di “internet o phone banking”: i conti correnti aperti su internet (c.d. conti on-line) e la maggior parte dei conti correnti bancari tradizionali consentono al titolare di disporre pagamenti e trasferimenti di denaro a distanza, tramite l’uso di codici univoci e personali di identificazione; in questi casi, il servizio reso è solo un servizio di accesso ad un deposito bancario.

Dai servizi di pagamento elencati devono essere distinte le carte c.d. prepagate che si possono acquistare, ricaricare e spendere esclusivamente presso un unico fornitore di beni e servizi (per es. le carte telefoniche): queste, infatti, non costituiscono strumenti di pagamento ai sensi della normativa vigente e pertanto possono essere emesse e distribuite da soggetti non bancari.
By:  http://www.monetalegale.it/che_cose_la_moneta_elettronica.html

Per moneta elettronica si intende normalmente la forma di valuta che viene archiviata elettronicamente in dispositivi, come i sistemi informatici bancari. A differenza della criptovaluta decentralizzata, la moneta elettronica è supportata da una valuta fiat ed è quindi regolata da un’autorità centrale.

Nelle prossime righe, abbiamo deciso di mostrarti che cos’è la moneta elettronica e quali sono le sue caratteristiche.

Inoltre, ci saranno degli spunti importanti per utilizzarla al meglio se hai deciso di aprire un’attività o ne gestisci già una. Ciò che è certo è che la moneta elettronica è ormai un elemento che fa parte al 100% di qualsiasi tipologia di attività commerciale, sia che operi online che offline.

Cos’è la moneta elettronica?
Negli ultimi due decenni, l’essenza della moneta elettronica può essere testimoniata in varie economie di tutto il mondo. La moneta elettronica può essere trasferita tramite smart card (carte di credito o di debito), smartphone e sistemi informatici, tra gli altri.
Al fine di facilitare le transazioni dai conti bancari, le società finanziarie e le banche firmano accordi con i processori di rete di moneta elettronica per fornire ai clienti l’accesso a smart card con le quali saranno possibili transazioni elettroniche.

Inoltre, con la maggior parte delle piattaforme e-commerce che consentono transazioni di moneta elettronica, i consumatori possono ora acquistare qualsiasi beni e i servizi disponibili online.

È innegabile che il pagamento con moneta elettronica sia sempre più diffuso tra i consumatori. Questo è un aspetto di cui le imprese, piccole o grandi che siano, devono assolutamente tener conto.

Che cos’è la valuta Fiat (o denaro Fiat)?

La moneta Fiat, in parole povere, ha corso legale, il cui valore come moneta è stabilito da un governo emittente e, di conseguenza, è anche da esso regolato. La moneta Fiat è l’esatto opposto della moneta merce, il cui valore si basa su un asset sottostante, come l’oro o l’argento.

Classificazioni della moneta elettronica
La moneta elettronica può essere classificata in due grandi categorie:
1. Hard
La moneta elettronica hard è quando viene utilizzata per transazioni irreversibili, altamente cartolarizzate e di natura più o meno procedurale. Possono includere transazioni che vengono prelevate tramite una banca.
2. Soft
La moneta elettronica soft è quando la moneta elettronica viene utilizzata per transazioni reversibili o flessibili. C’è un maggiore livello di flessibilità e gli utenti sono autorizzati a gestire le loro transazioni anche dopo che il pagamento è stato elaborato, come l’annullamento di una transazione o la modifica del prezzo di pagamento, ecc.

Le modifiche possono essere apportate dopo la transazione entro un periodo definito. Possono includere transazioni che vengono trasmesse tramite meccanismi di pagamento come PayPal, PayTM, Interac, carte di credito e così via.

Caratteristiche della moneta elettronica
Proprio come la moneta cartacea, la moneta elettronica include anche le seguenti quattro caratteristiche:

Riserva di valore: proprio come la valuta fisica, anche la moneta elettronica è una riserva di valore, l’unica differenza è che con la moneta elettronica, il valore viene archiviato elettronicamente fino al ritiro fisico.

Mezzo di scambio: la moneta elettronica è un mezzo di scambio, cioè viene utilizzata per pagare l’acquisto di un bene o per l’acquisizione di un servizio.

Misura il valore dei beni: proprio come la moneta cartacea, la moneta elettronica fornisce una misura comune del valore dei beni e/o dei servizi oggetto di transazione.

Standard di pagamento differito: la moneta elettronica viene utilizzata come mezzo di pagamento differito, ovvero utilizzata per gli strumenti di concessione di credito per il rimborso a una data futura.

Vantaggi della moneta elettronica
La moneta elettronica offre numerosi vantaggi per l’economia globale, tra cui:

  1. Maggiore flessibilità e convenienza
    L’uso della moneta elettronica porta maggiore flessibilità e comodità. È possibile effettuare transazioni da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento, con un clic di un pulsante. Rimuove il fastidio e i problemi con i pagamenti in contanti.
  2. Documentazione storica
    L’uso della moneta elettronica sta diventando sempre più popolare perché memorizza una registrazione digitale di ogni transazione effettuata. Semplifica la tracciabilità dei pagamenti e aiuta anche a creare rapporti di spesa dettagliati, budgeting e così via.

3. Previene le attività fraudolente
Poiché la moneta elettronica rende disponibile una registrazione storica dettagliata di ogni transazione effettuata, è molto facile tenere traccia delle transazioni. Aumenta la sicurezza e aiuta a prevenire attività fraudolente e pratiche scorrette.

  • Istantanea
    L’uso della moneta elettronica porta con sé una sorta di servizio istantaneo che non è mai stato sperimentato prima nell’economia. Le transazioni possono essere completate in pochi secondi con il clic di un pulsante praticamente da qualsiasi parte del mondo. Elimina i problemi di consegna fisica del denaro, comprese le lunghe code, i tempi di attesa, ecc.
  • Maggiore sicurezza
    L’uso della moneta elettronica porta con sé anche un maggiore senso di sicurezza. Per prevenire la perdita di informazioni personali durante le transazioni online, vengono implementate misure di sicurezza avanzate come l’autenticazione e la tokenizzazione. Vengono inoltre adottate rigorose misure di verifica per garantire la piena autenticità della transazione.

 

Svantaggi della moneta elettronica
La moneta elettronica presenta i seguenti svantaggi:

  1. Necessità di determinate infrastrutture
    Per utilizzare la moneta elettronica è necessaria la disponibilità di determinate infrastrutture. Include un computer o un laptop o uno smartphone e una connessione Internet stabile.
  2. Possibili violazioni/hack della sicurezza
    Internet arriva sempre con l’inevitabilità di possibili violazioni della sicurezza e hack. Un hack può far trapelare informazioni personali sensibili e può portare a frodi e riciclaggio di denaro.
  3. Truffe online
    È anche possibile la truffa online. Tutto ciò che serve per un truffatore è fingere di appartenere a una determinata organizzazione o banca e i consumatori sono facilmente convinti a rivelare i propri dati bancari/carta. Nonostante la maggiore sicurezza e la presenza di misure di autenticazione per contrastare le truffe online, sono ancora qualcosa di cui prendersi cura.

Trasferimenti elettronici di denaro
Il movimento di denaro è uno degli aspetti più interessanti quando si pensa alla definizione di moneta elettronica. Infatti, la moneta elettronica offre un’esperienza e un servizio di pagamento completamente diverso e consente di spostare qualsiasi importo di denaro senza alcun tipo di problema e di trasporto fisico del contante.

Per una piccola impresa o per un punto vendita, è fondamentale capire come potrebbero avvenire i pagamenti con moneta elettronica. Vediamo alcuni metodi:

Le carte di debito, le carte prepagate e le carte di credito rendono il pagamento presso i terminali dei punti vendita semplice e veloce. E le carte con chip e altre forme di smart card rendono queste transazioni elettroniche più sicure.

Le piattaforme virtuali come PayPal forniscono metodi per trasferire fondi senza l’uso di un conto bancario. Il denaro può essere inviato a privati ​​piuttosto che ad aziende, come nel caso delle carte di credito e strumenti di pagamento simili.

I telefoni cellulari hanno creato un altro modo per inviare denaro elettronico. Con un dispositivo elettronico compatibile, ora è possibile inviare pagamenti mobili a chiunque abbia un indirizzo e-mail o un numero di cellulare.

Le carte con funzionalità NFC (Near Field Communication) o gli smartphone che sfruttano tecnologie come Apple Pay e Google Pay l’opportunità di effettuare pagamenti contactless in pochi secondi per il massimo livello di sicurezza, praticità e protezione.

Istituzioni che gestiscono moneta elettronica
Le istituzioni finanziarie che lavorano con la moneta elettronica includono le banche che elaborano le transazioni e le società non bancarie che costruiscono l’hardware e il software utilizzati in questi movimenti di denaro digitale.

E poi ci sono i portafogli digitali che memorizzano diversi tipi di denaro elettronico, verificano le credenziali dell’utente e svolgono una serie di altre funzioni utili per la gestione quotidiana del denaro.

Conclusioni
La moneta elettronica non è più il futuro dei pagamenti ma è sempre di più il presente. Imprese e punti vendita devono venire a patti con il fatto che i consumatori sono sempre più abituati a comprare beni e servizi tramite pagamenti elettronici con strumenti come le carte di credito, di debito, etc. Quindi, è importante avere a disposizione tutti gli strumenti per accogliere queste nuove forme di pagamento e garantire il servizio che i clienti si aspettano di ricevere.

By:   https://www.sumup.com/it-it/business-guide/moneta-elettronica/

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Come pagare Stato, Banche, finanziarie, AdE (AG. delle ENTRATE SpA) ed i suoi sottoposti enti riscossori.

La Cassazione con l’ordinanza 21963 del 2019 ha stabilito che, solo colui che versa i soldi nel conto corrente, è l’unico legittimato a richiederne la restituzione.
Questo perché quando si versano dei soldi su un conto corrente, se ne perde la proprietà, perché come dice la Legge, la Banca ne “acquista” ed il denaro diventa di proprietà della banca. Il cliente diventerà pertanto creditore pro quota di quanto effettivamente versato.
Per cui, fatevi pagare con tanto di ricevuta, il fatto che la banca “acquista” il vostro denaro che avete versato.
https://www.consulentefinanziarioindipendente.it/di-chi-sono-i-soldi-su-un-conto-corrente-cointestato/

Premessa:
CHE COSA SUCCEDE QUANDO la BANCA CREA un DEPOSITO ?
http://centralerischibanche.blogspot.com/2018/11/cosa-succede-quando-la-banca-crea-un.html
Esempio: UNICREDIT
https://centralerischibanche.blogspot.com/2018/12/creazione-di-denaro-e-riflusso-in.html

Il RIFLUSSO BANCARIO GENERATO nei VARI PAESI quindi TRANSITA OFFSHORE, FINISCE nei FONDI d’INVESTIMENTO che lo FANNO RIENTRARE nei VARI PAESI ACQUISTANDO le PRIVATIZZAZIONI o ALTRI ASSETS messi in SVENDITA da GOVERNI, IMPRESE e CITTADINI SOVRA-INDEBITATI, così che CONTEMPORANEAMENTE RICICLANO il DENARO SOTTRATTO alla TASSAZIONE e SPOLPANO le NAZIONI del FRUTTO del LORO LAVORO e del LORO RISPARMIO.

I FUNZIONARI e i DIRIGENTI di banca in genere IGNORANO COMPLETAMENTE questi MECCANISMI, come ha dimostrato il prof. Torfason: Cash Flow Accounting in Banks – A study of practice, Ásgeir B. Torfason, University of Gothenburg, 2014
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35272

Inoltre, secondo la BANCA D’ITALIA, le BANCHE ITALIANE CREANO (clandestinamente) MILLE MILIARDI l’ANNO dal NULLA.
Qui le TABELLE dal 1980:  https://view.publitas.com/p222-14223/leg-17-bol0812-data20170504-com06/page/3
… sono 17.000 Euro/Anno a Testa per 60 MILIONI di ITALIANI …!!!
… sono 68.000 Euro/Anno per una Famiglia di 4 Persone …!!!

Sempre secondo BANKITALIA, le banche non pagano tasse su questo denaro creato dal NULLA ed in nero, perché sennò aumenterebbero i costi per i correntisti…. qui:
https://view.publitas.com/p222-14223/risposta-banca-ditalia-a-on-villarosa-e-mail/page/3 …..ovviamente QUESTA GIUSTIFICAZIONE  è PUERILE e SCIOCCA, prima che FASULLA.

Nel sistema finanziario attuale il REDDITO MONETARIO NON VIENE REDISTRIBUITO al “POPOLO SOVRANO”, né RESO allo STATO, e QUESTO PRODUCE AUTOMATICAMENTE e INEVITABILMENTE il DISSESTO delle FINANZE PUBBLICHE e il SOVRAINDEBITAMENTO della NAZIONE.

Le BANCHE NON CENTRALI di ogni CIRCUITO NAZIONALE CREANO CIASCUNA DEPOSITI, ossia ATTIVI di CONTO CORRENTE, MEDIANTE SEMPLICI SCRITTURAZIONI, denominandoli in EURO o altre MONETE LEGALI, anche se NON SI TRATTA di MONETA LEGALE, perché la MONETA LEGALE è SOLO QUELLA CREATA dalle BANCHE CENTRALI in carta moneta od in moneta vera e propria; poi però, in base ai “loro” ACCORDI PRIVATI, si RICONOSCONO RECIPROCAMENTE QUESTE SCRITTURE CONTABILI (BONIFICI, ASSEGNI, GARANZIE etc.) COME SE FOSSERO MONETA LEGALE.

Quindi e per di più:
Le banche nei FATTI, NON prestano MAI denaro a nessuno, lo inventi tu dal NULLA per te stesso, con la tua firma sul modulo della banca ed essa te lo scrive sul tuo conto Corrente , essa fa solo un servizio di trascrizione (infatti viene creato solo per mezzo della ed alla tua firma sul loro modello prestampato che carpisce la tua buona fede, perché non ti spiegano – consenso informato non effettuato – cosa stanno facendo)…., quindi sei solo tu l’Unico creatore della moneta scritturale e quindi ne sei l’unico proprietario….e questo vale per qualsiasi finanziamento e/o mutui ad aziende e privati, infatti quel denaro (in realtà sono solo numeri, cifre e non carta moneta) che dicono “prestarvi” e di accreditare sul vs. C/C, (in realtà scrivono o digitano solo delle cifre = denaro scritturale, non vi danno carta moneta), è solo VOSTRO, perché prima della vostra firma quel “denaro”, quelle cifre, non sono iscritte nel loro bilancio….quindi nei Fatti non è loro e non ti possono prestare nulla, in quanto non è di loro proprietà ! (difatti non posso produrre un documento che dichiari la proprietà della cifra e/o supposto denaro, nel loro bilancio, prima della tua firma….)  ….e per di più questi Truffatori, vi fanno firmare, raggirandovi, un documento prestampato, nel quale Voi promettete alla banca, di dare a “loro” quella cifra….più gli interessi (usura ed anatocismo compresi); quel denaro non è mai stato “loro” e per di più, una volta che avete firmato, essi immettono nel loro bilancio ufficiale quella cifra, non negli “attivi”, ma nei “passivi”…, perché così lo fanno sembrare non un incasso attivo, ma un saldo sul FALSO “debito” che avete firmato….che è in realtà ciò che vi stanno rapinando, così NON pagano le tasse allo stato su quell’utile, commettendo anche una grave evasione fiscale e non pagando neppure l’iva sul servizio effettuato…. !

Le Banche ogni anno, evadono il fisco per oltre mezzo miliardo di euros senza che lo stato intervenga…come mai…? politici collusi ? SI !
Fate attenzione a questa affermazione:
Bernanke (FED): “Noi creiamo denaro dal nulla, siamo di fatto onnipotenti“.
Un ex direttore della Federal Reserve spiega brevemente che le banche sono il vero centro del potere mondiale e che possono creare denaro dal nulla, indipendentemente dalle riserve auree, vincolo spezzato da Nixon nel 1971.

Proprio nel mese di Novembre 2022, durante l’audizione sulla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il capo del dipartimento di economia e statistica di Banca d’Italia, Eugenio Gaiotti, parlando delle operazioni di politica monetaria della BCE, ha ammesso candidamente che nei moderni regimi monetari le banche centrali, inclusa la BCE, possono creare “dal NULLA” tutta la moneta che vogliono.
«Come qualsiasi banca centrale – ha detto Gaiotti – la BCE acquista titoli e crea moneta, crea proprie passività per sostenere l’economia. Tutto qua».
Ciò non toglie che i singoli Stati rimangono comunque alla mercé della BCE: in qualunque momento la BCE può rivedere la propria politica monetaria e far ripiombare uno Stato nelle fauci della speculazione, con il ricatto….

Vi è MOLTO di più, per scappare dalle banche che prestano a debito….. con denaro creato dal nulla con la vostra firma, sui loro moduli prestampati ed illegali (quindi nulli perché truffaldini), perché non dicono la verità sulla cifra che “chiedete”, infatti prima della vostra firma, l’importo che chiedete per un mutuo o finanziamento NON esiste nel loro bilancio, ciò significa che non vi prestano NULLA, siete voi che con la vostra firma, vi create per voi NON per la banca, il denaro scritturale che vi necessita, come ?:

Dare Soldi ai Cittadini Senza Indebitare Nessuno ?
SI PUO’ FARE – 02/05/2016
Clamorosa ammissione su Il Sole 24 Ore:
Si può stampare denaro e darlo ai cittadini senza indebitare nessuno.
Nel saggio intitolato L’illusione della libertà, ho sostenuto che se ci fosse la volontà si potrebbe creare denaro dal nulla e darlo ai cittadini, in modo che tutti dispongano di un reddito che consenta di vivere dignitosamente, senza indebitare nessuno né pretendere nulla in cambio.
Scommetto che in molti avranno pensato che si trattasse della solita “utopia” economicamente impossibile da attuare… invece non è così: si può fare, tant’è che la fattibilità di una simile iniziativa è stata candidamente confessata su Il Sole 24 Ore (niente di meno che la massima testata “main stream” italiana in ambito economico), da cui riporto un breve estratto:
Dal punto di vista tecnico, uno strumento per aumentare la domanda aggregata esiste anche nella situazione attuale: è la cosiddetta “moneta distribuita con l’elicottero”, per usare le parole di Milton Friedman.
Cioè la banca centrale stampa moneta e la distribuisce ai cittadini, non in cambio di qualcosa (titoli di stato o la promessa di una restituzione futura), ma in modo permanente e a fondo perduto. Le obiezioni nei confronti di questo strumento non sono economiche, ma politiche. Dal punto di vista economico non c’è dubbio che sarebbe efficace“.
By Guido Tabellini – Il Sole 24 Ore – leggi su:
http://24o.it/8dq8dS)

Questa facoltà delle banche, non derivante da leggi nazionali od internazionali, di creare ed emettere moneta scritturale, viene effettuata in totale in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa esclusiva facoltà di emettere moneta scritturale, e ciò è anche in contrasto con l’art. 128 TFUE, che riserva alla sola BCE la creazione di carta moneta, come invece la creazione di moneta-denaro scritturale è permessa a chiunque, in quanto riconosciuta in base al PRINCIPIO che: “ciò che non è PROIBITO  o RISERVATO, è LECITO”, in virtù di tale principio, tutti quindi possono creare moneta scritturale.

Audizione dell’avvocato Marco Della Luna, in Senato sulla possibilità di creare moneta scritturale….da visionare, molto chiaro….
video Censurato da Youtube, perché non conforme al “pensiero unico” dei Banchieri mondiali….

Eccone un’altro NON ancora censurato:

Promemoria importante:
Tenuto conto che i governi, come pure BIS-BRI (Bank for International Settlements, o Banca dei Regolamenti Internazionali), ECB-BCE (European Central Bank, anche Banca Centrale Europea), EBA-ABE (European Banking Authority, anche Autorità Bancaria Europea) e KMPG (multinazionale olandese fornitrice di servizi professionali in amministrazione, finanza e consulenza legale, fondata da Klynveld, Marwick, Peat, Goerdeler) dichiarano, ammettono e accettano la prassi con cui le banche non centrali creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti, come dichiarato da Gianluca Trequattrini per conto di Carmelo Barbagallo (24/03/2018), capo della Vigilanza di BANCA D’ITALIA in risposta scritta (ad una interrogazione dell’On.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze: congiunta Camera-Senato, del 17 gennaio 2017, nonché confermato dal Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, nella quale si afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, (Nota bene questo documento Decreto Legislativo, si riferisce SOLO agli operatori finanziari, ma NON ai Privati) che non vieta tale sistema quindi ai privati, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”, principio ripreso dal Tribunale di Cremona, con l’ordinanza 310317 RG 2144/16, e che qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché non è consentito al creditore rifiutare l’euro scritturale senza giustificato motivo (Cass. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007), e che inoltre – per il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e dagli artt. 1, 2, 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 gennaio 1948 (ratificata con la legge 881 del 1977) – tutti, non solo le banche, possono creare denaro elettronico fiduciario denominato in euro UCC §4-110, UCC §4-206 perché a nessuno viene vietato di farlo (nessuna legge nazionale od internazionale lo vieta), «la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge»
UCC §1-301, UCC §1-304. – De scientia.

MUTUO/PRESTITI – Art. 1813 C.C. Italiano
Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e  l’altra si obbliga a  restituire  altrettante  cose  della  stessa  specie  e qualità.

Quindi siccome la banca quando chiedete un mutuo, non vi consegna una valigia piena di denaro contante, quindi NON vi presta nulla, ma fa un semplice “click”, digitando sulla tastiera di un Computer e iscrivendo sul vostro Conto Corrente la somma che avete “chiesto e creato” con la vostra firma, in realtà voi avete ordinato alla banca di assegnarvelo, in TUTTI i casi essa usa il denaro “SCRITTURALE”, nel fare quella semplice operazione di scrivere/digitare sul vostro conto corrente quei “numeri”, quindi secondo l’art. 1813 C.C., DOVETE rendere il saldo del mutuo nella stessa specie e qualità con la quale avete ricevuto quella cifra scritturale, cioè emettendo voi stessi euro/dollari scritturali come qui indicato in questa pagina e non dovrete MAI pagare la banca con denaro contante, ma solo con denaro scritturale da Voi creato. oppure come spesso le banche asseriscono, attendono la vostra firma per poter creare dal NULLA, il denaro che chiedete e vi effettuano solamente il servizio di scrivere nel vostro C/C  la somma creata dal nulla con il vostro consenso, ma comunque  sia la banca NON vi presta MAI NULLA, essa invece, approfittando della vostra ignoranza in materia, vi TRUFFA, se vi chiede la restituzione del capitale con gli interessi  !

Inoltre cosa assai più grave, siccome NON è la Banca che crea denaro scritturale dal NULLA, ma vi dice falsamente che lo fa, ma in realtà siete voi che, con la vostra firma sul modulo prestampato che la banca vi fa firmare, senza effettuare il giusto e completo consenso informato, , appropriandosi del servizio e commettendo quindi un REATO, perché siete voi che create quel denaro dal NULLA e la prova sta nel fatto che la banca PRIMA di quella vostra firma, quella cifra NON la possiede nel suo bilancio, ma la immette solo DOPO che lo avete voi emesso/creato quella somma e quindi la Banca se la fa propria con un vero e proprio “FURTO”…e vi chiede oltre al capitale digitato sul vs C/C, anche presunti “interessi” sul denaro che Voi invece avete creato dal nulla, garantendolo con il vs Un/milionesimo dei titoli di stato emessi dal governo attraverso la Banca d’Italia, che li ha emessi per mezzo della vostra FINZIONE PERSONA GIURIDICA e relativo COD. FISCALE  che la garantisce, commettendo così anche il “reato di TRUFFA con appropriazione indebita”, insomma le banche TRUFFANO le Persone fisiche attraverso le loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE approfittando che sarebbe il presunto “stato” l’amministratore di esse, altra cosa FALSA.
Non solo ma la Banca cosi agendo commette un “FALSO in bilancio” perché una volta che ha immesso digitando sul vs C/C la cifra che solo voi avete creato, essa la immette nel bilancio nei debiti e non nei crediti, e cosi essa non pagherà mai le Tasse sugli utili che ne ricava sia per il capitale che per gli interessi….né l’Iva sul servizio fatto….
“EVASIONE FISCALE” ammontante a circa 1.000 miliardi di euros all’anno…., da parte delle sole Banche italiane, cifra confermata anche dalla Corte dei Conti.

Quindi dal Codice Civile art. 1813, voi siete autorizzati, come ha fatto la banca per voi, a pagare in moneta/denaro scritturale le Banche e lo stato criminale che vi sta TRUFFANDO.
Ecco la bozza qui sotto, in questa pagina, sul come compilare la scrittura con bonifico in denaro scritturale per pagare stato e Banche: https://pattoverascienza.com/finanza-3-euro-scritturali-come-crearli/

La stessa ECB (BCE Banca Centrale Europea) nel Febbraio 2015, nel suo “Virtual currency chemes – a further analysis” a pag. 24 ha sostenuto:
Per l’accettazione di denaro per i pagamenti, solo le banconote e le monete in euro hanno corso legale 50/51 nei paesi dell’area dell’euro e quindi, per legge, devono essere accettati come pagamento per un debito all’interno di tali paesi. 52 Il denaro scritturale 53, o moneta bancaria, in euro e moneta elettronica 54 (e-money) in euro non hanno corso legale.
Tuttavia, queste forme di denaro sono ampiamente accettate per tutti i tipi di pagamenti per scelta. L’euro come valuta può quindi assumere la forma di banconote, monete, denaro scritturale e moneta elettronica” .
I soldi scritturali sono fondi detenuti in conti di deposito a vista presso banche commerciali. Questi saldi sono considerati denaro e possono essere trasferiti da persona a persona tramite transazioni di pagamento, come bonifici, addebiti diretti o pagamenti con carta”. “Banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica sono fondi” ai sensi dell’articolo 4.15 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.11.2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (PSD). Le valute virtuali non possono essere considerate fondi e non sono in quanto tali soggette al PSD.
Ciò non significa, tuttavia, che determinati servizi connessi a sistemi di valuta virtuale potrebbero non essere considerati coperti dalle leggi nazionali sui servizi di pagamento.
Vedi le recenti decisioni dei tribunali francesi riguardanti il servizio di conversione di valute virtuali (Tribunale commerciale di Créteil, 06.12.2011, e Corte d’appello di Parigi, 26.09.2013).”

La facoltà delle banche non centrali, descritta al punto 1, di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di Legge che conferisca loro questa funzione, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito, o riservato, è lecito. – De scientia.

Atteso altresì che il falso contabile della moneta bancaria è stato, anche di recente, posto in evidenza in “La moneta è capitale o debito di chi la emette” di Biagio Bossone, Banca Mondiale,
http://www.economiaepolitica.it/banche-e-finanza/moneta-banca-finanza/la-moneta-e-capitale-o-debito-di-chi-la-emette/
lo/la scrivente non può essere assoggettato/a alla imposizione di riciclare tale moneta utilizzandola, nello specifico, per questo pagamento, sussistendo viceversa l’obbligo giuridico di astenersi dal violare norme imperative a rilevanza penale, compreso il D.lgs. 231 del 2001 che ha istituito i codici etici degli Istituti Bancari. – De scientia.

Visto anche l’art. 1813 del c.c. che recita testualmente: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.” . – De scientia.

Continua QUI:
Dare denaro GRATIS ai privati cittadini, senza indebitare NESSUNO
e  Sovranità Individuale

TESTO UNICO BANCARIO – TUB
Premessa importante:
Nota bene questo documento Decreto Legislativo, si riferisce SOLO agli operatori finanziari, ma NON ai privati !

Citazione degli articoli citati dalla Banca d’Italia (che non sono fonte di Diritto, come da sentenza della Cassazione), per ostacolare l’emissione/creazione del denaro scritturale da parte dei singoli cittadini:
Articolo 5 – (Finalità e destinatari della vigilanza) (1)

  1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
  2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento (2).
  3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
    —————————————-
    TITOLO V-BIS (1)

MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Articolo 114-bis (2) – (Emissione di moneta elettronica)

  1. L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
  2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo STATO ITALIANO e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
  3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
    —————————————–

Articolo 114 (5) – (Norme finali)

  1. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività indicate nell’articolo
    —————————————-

Commento NdR:
Lo STATO dice questo decreto, può creare moneta/denaro  elettronico-scritturale, ma lo stato SIAMO NOI l’insieme dei singoli individui che abitiamo nel territorio nostro chiamato STATO !
Con Stato si intende l’organizzazione politica di una comunità, composta da individui.
Lo Stato è un ente territoriale sovrano virtuale, che si realizza attraverso l’organizzazione politica di un Popolo vivente e sovrano (ART. 1 e 2 Costituz. Italiana), stanziato in maniera stabile su un territorio e sottoposto al governo di un’autorità sovrana.

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Diritto di accesso sui dati bancari:
Banche e Istituti di Credito sono obbligati a rispondere alle istanze, fatte a loro:
https://www.altalex.com/documents/news/2023/05/03/diritto-accesso-banche-istituti-credito-obbligati-rispondere-istanze

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PAGARE “GRATIS”, CREANDO EURO – (EUR, Fiat a corso legale) –  09/10/2016
– By avv. Marco Della Luna & Marco Saba

Guardate questo Atto di sindacato ispettivo n° 4-07121 – 18° Legislatura al link del sito:
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/sindisp/0/1354061/index.html
Atto n. 4-07121 – Pubblicato il 14 giugno 2022, nella seduta n. 439
CRUCIOLI – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia. –

Premesso che a quanto risulta all’interrogante:
nei tribunali italiani, si registra, di recente, l’emissione di una considerevole serie di ingiunzioni di consegna dei libri giornale delle principali banche operanti in Italia, di loro registrazioni interne di cash flows e di altre registrazioni telematiche di documentazione interna, anche in favore dell’Amministrazione finanziaria (ex multis 16 marzo 2022, Tribunale di Lucca contro Intesa SanPaolo S.p.A., R.G. n. 939/2022; 29 aprile 2022, Tribunale di Treviso contro Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., R.G. n. 1212/2022; 22 aprile 2022, Tribunale di Genova contro Credit Agricole Italia S.p.A., R.G. n. 3163/2022);

nessuna di queste ingiunzioni di consegna, salvo rarissime eccezioni, è stata opposta dagli intermediari, divenendo così le stesse esecutive, poiché passate in giudicato;

a seguito di queste ingiunzioni di consegna, si stanno registrando esecuzioni mobiliari con accessi nelle sedi e nelle filiali di queste banche, mediante l’impiego di ufficiali giudiziari, talvolta muniti di ausiliari agli U.G. all’uopo nominati dai magistrati;

le rarissime opposizioni ai decreti ingiuntivi promosse dalle banche ingiunte contengono motivazioni al rigetto della consegna non apprezzabili. Tra queste: Intesa Sanpaolo S.p.A., Tribunale di Foggia, R.G. n. 6448/2020, cit.: “non esistono contabili di accredito del mutuo erogato né “contabili” di pagamento delle rate di ammortamento” in riferimento al libro giornale (stralcio dall’atto di opposizione della banca) / “Sta di vero che la contabilità di una banca con dodici milioni di rapporti attivi (…) è stato contabilizzato giornalmente in una macro-voce insieme ad un milione di altri rapporti della stessa specie e senza distinzione nominativa” (stralcio dalla prima memoria della banca);

a seguito dei numerosi evidenziati accessi, si registrano quelli presso i locali della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Tribunale di Genova, R.G. n. 3223/2021) per verificare la tenuta contabile a libro giornale di questa banca;

BMPS ha dichiarato ai consulenti del Tribunale di Genova (R.G. n. 3223/2021) di avere un solo libro giornale e due soli sezionali, uno solo per l’intera contabilità “Italia”, e uno ubicato fisicamente a Shanghai, in Cina, il cui contenuto è ignoto. Per tutti gli altri uffici BMPS nel mondo, non vi sarebbe alcuna tenuta contabile, apparentemente, perché non vi sarebbe alcun diverso libro giornale e/o sezionale tenuto dalla banca;

– a seguito di tali accessi all’archivio generale informatico di BMPS, le supposte registrazioni contabili interne a libro giornale di BMPS sarebbero tutte offline. La banca necessiterebbe di mesi per cercare le registrazioni a libro giornale dei movimenti di conto corrente della sua utenza (la banca ha esplicitamente depositato un’istanza di proroga dei termini al giudice in tal senso, ma rigettata dal magistrato, Tribunale di Genova, R.G. n. 3223/2021);

– quanto consegnato ai consulenti tecnici del Tribunale di Genova R.G. n. 3223/2021 a titolo di conto corrente è stato già dichiarato non essere il libro giornale di BMPS, sebbene “spacciato”, ripetutamente, dall’intermediario per tale, in diverse sedi.
Continua sul sito del senato…..
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/sindisp/0/1354061/index.html

Commento NdR:
Questo “atto”, parla del reato che le banche commettono nel NON registrare nei loro bilanci tutte le contabili per l’ingresso mensile del denaro inviato dai vari clienti che hanno contratto un presunto mutuo, per i loro ratei versati:

Il mancato inserimento nel bilancio bancario di tutte le entrate derivanti dai pagamenti dei clienti relativi ai mutui configura una violazione delle norme contabili e finanziarie. Le banche sono tenute a registrare accuratamente tutte le transazioni finanziarie nei loro bilanci secondo le normative contabili e i principi contabili generalmente accettati (PCGA).

Se una banca o un istituto finanziario non registra correttamente le entrate derivanti dai mutui nei suoi bilanci, ciò ha diverse implicazioni negative:
1 – Violazione delle normative contabili: Il mancato rispetto delle norme contabili comporta conseguenze legali e regolamentari per la banca, incluso l’intervento delle autorità di regolamentazione finanziaria e giudiziaria, se richiesto dal cliente.
2 – Mancanza di trasparenza: La mancanza di registrazione accurata delle entrate finanziarie compromette la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni finanziarie fornite dalla banca agli investitori, ai regolatori e al pubblico.
3 – Rischio di frode o manipolazione: Il mancato inserimento di entrate finanziarie nei bilanci consente alla banca di gonfiare artificialmente i suoi profitti o di nascondere perdite reali, creando un rischio di frode o manipolazione finanziaria.
4 – Impatto sui clienti e sulla fiducia del pubblico: Il mancato riconoscimento delle entrate dei mutui nei bilanci ha certamente un impatto negativo sui clienti e sulla fiducia del pubblico nella banca, poiché è interpretato come una pratica finanziaria non etica o scorretta.

In conclusione, il mancato inserimento delle entrate derivanti dai pagamenti dei mutui nei bilanci bancari rappresenta un REATO Penale e violazione delle norme contabili e finanziarie, che ha gravi conseguenze per la banca stessa, per i suoi clienti e per il pubblico in generale.
È importante che le banche rispettino rigorosamente le normative contabili e finanziarie al fine di garantire la trasparenza e l’affidabilità delle loro operazioni finanziarie.

Quali reati compie la banca commettendo queste mancate registrazioni nei suoi bilanci ?
Le mancanze nella registrazione accurata delle transazioni finanziarie da parte di una banca possono comportare diverse conseguenze legali e violazioni delle normative, tra cui:

Violazione delle norme contabili: Se una banca o un istituto finanziario non registra correttamente le entrate derivanti dai pagamenti dei mutui nei propri bilanci, ciò costituisce una violazione delle norme contabili. Questo può portare a sanzioni amministrative da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria.

Falsificazione di documenti contabili: La mancata registrazione accurata delle transazioni finanziarie può essere considerata una forma di falsificazione di documenti contabili, poiché i bilanci non riflettono in modo preciso la situazione finanziaria reale della banca.

Frode finanziaria: Se una banca intenzionalmente manipola i suoi bilanci per nascondere perdite o creare profitti artificiali, ciò può costituire una frode finanziaria. Questo comportamento può comportare gravi conseguenze legali, tra cui multe e azioni penali contro i responsabili.

Violazione dei doveri fiduciari: Le banche hanno il dovere fiduciario di gestire in modo responsabile i fondi dei clienti e di fornire informazioni finanziarie accurate e trasparenti. Il mancato rispetto di questi doveri fiduciari può portare a azioni legali da parte dei clienti o dei regolatori finanziari.

Violazione delle leggi sulla protezione dei consumatori: Se le mancanze nella registrazione delle transazioni finanziarie comportano un danno finanziario per i clienti, ciò può costituire una violazione delle leggi sulla protezione dei consumatori. Le banche possono essere soggette a sanzioni o azioni legali da parte dei consumatori danneggiati.

In conclusione, le mancanze nella registrazione accurata delle transazioni finanziarie da parte di una banca possono costituire una serie di reati e violazioni delle normative, che possono avere gravi conseguenze legali e finanziarie per l’istituto finanziario coinvolto. È importante che le banche rispettino rigorosamente le normative contabili e finanziarie al fine di evitare tali violazioni e proteggere i propri clienti e il pubblico in generale.

Consigli giuridici per i clienti che subiscono tali abusi:
Se un cliente sospetta o ritiene di essere vittima di abusi o irregolarità da parte di una banca riguardanti la registrazione impropria delle transazioni finanziarie, ci sono diversi consigli giuridici che potrebbe prendere in considerazione:

Consultare un avvocato specializzato in diritto bancario e finanziario: Un avvocato esperto può offrire consulenza legale personalizzata e valutare se ci sono basi per intraprendere azioni legali contro la banca. L’avvocato può aiutare il cliente a comprendere i propri diritti e a prendere le misure appropriate per tutelarli.

Raccogliere prove: È importante che il cliente raccolga tutte le prove pertinenti riguardanti le presunte irregolarità della banca. Ciò potrebbe includere estratti conto, contratti, comunicazioni scritte e qualsiasi altra documentazione correlata alle transazioni finanziarie in questione.

Contattare l’autorità di regolamentazione finanziaria competente: Se il cliente ritiene che la banca stia violando le normative o le leggi finanziarie, potrebbe voler segnalare l’incidente all’autorità di regolamentazione finanziaria competente. Questa autorità può indagare sull’argomento e prendere eventuali misure correttive contro la banca, se necessario.

Esaminare le opzioni di risarcimento: Se il cliente ha subito danni finanziari a causa delle azioni della banca, potrebbe voler esaminare le opzioni di risarcimento disponibili. Questo potrebbe includere la possibilità di presentare una causa civile contro la banca per il recupero dei danni subiti.

Monitorare attentamente i propri conti e transazioni finanziarie: È importante che il cliente tenga sotto controllo i propri conti bancari e monitori attentamente tutte le transazioni finanziarie. Questo può aiutare a individuare tempestivamente eventuali irregolarità o anomalie e ad agire di conseguenza.

Proteggere i propri diritti: Infine, è fondamentale che il cliente protegga i propri diritti e agisca prontamente se sospetta o rileva abusi da parte della banca. La consulenza legale può essere preziosa in questo processo e può aiutare il cliente a navigare nel complesso sistema giuridico e finanziario.

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Il sistema bancario opera su una base di riserve frazionarie, il che significa che le banche sono tenute a mantenere solo una frazione dei depositi dei correntisti come riserve liquide, mentre il resto può essere utilizzato per concedere prestiti e creare moneta attraverso il processo di creazione di credito.

La regolamentazione del sistema bancario in Italia è disciplinata da varie leggi e normative, tra cui il Testo Unico Bancario (TUB, che è una circolare interna, e lo ripetiamo non fonte di Diritto, secondo le recenti sentenze della Cassazione sentenza n. 46669/2011, cioè senza NESSUN valore giuridico per i privati, vale solo per gli operatori che lavorano nel settore finanziario…), che stabilisce le regole e le procedure per il funzionamento delle banche e delle istituzioni finanziarie.
Infatti, non vi è una legge nazionale od internazionale specifica che conferisca alle banche l’esclusività nell’emissione di moneta scritturale ai correntisti ! per cui tutti possono pagare stato, banche, finanziarie con denaro scritturale !!!!

Questa facoltà delle banche, non derivante da leggi nazionali od internazionali, di creare ed emettere moneta scritturale in esclusiva, viene effettuata in totale in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa esclusiva facoltà di emettere moneta scritturale, e ciò è anche in contrasto con l’art. 128 TFUE, che riserva alla sola BCE la creazione di carta moneta, come invece la creazione di moneta scritturale è permessa a chiunque, in quanto riconosciuta in base al PRINCIPIO che: “ciò che non è PROIBITO  o RISERVATO, è LECITO”, in virtù di tale principio, tutti quindi possono creare moneta scritturale.
Vedi come emettere moneta scritturale per pagare Stato, banche e finanziarie:
https://pattoverascienza.com/finanza-3-euro-scritturali-come-crearli/

Inoltre:
Premesso che le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia NON rappresentano una fonte di diritto od obblighi, e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato … . Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione …”
vedi: Cassazione sentenza n. 46669/2011
Sul punto, categoricamente e come vedete, la Suprema Corte ha precisato che “le circolari e le istruzioni della Banca d’ Italia non rappresentano una fonte di diritto ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo”…..
Inoltre, il pagamento con moneta scritturale avviene con l’aggiornamento dei terminali informatici in base all’Art. 3 C. 1 del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138 ”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148).

I governi e le autorità monetarie, come pure i tribunali, accettano come un dato di fatto legittimo che le banche commerciali creino denaro (scritturale) con mezzi contabili, cioè semplicemente mediante digitazioni elettroniche, per eseguire pagamenti e prestiti, anche se nessuna norma dà loro questo potere, in nessuna parte del mondo !
In effetti, il Trattato di Lisbona, artt. 127 e 128, riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la creazione delle sole banconote-euro, non dell’euro scritturale-elettronico – o così sembra, come ha stabilito recentemente un giudice in una causa mia, di cui ho parlato alcuni articoli fa.
Da quanto sopra consegue, secondo il principio che ciò che non è vietato è consentito, che TUTTI possono creare moneta scritturale, perché a nessuno è vietato.
In base a questo ragionamento, voi potete creare euro, con idonee registrazioni contabili, e inviarli mediante PEC ai vostri creditori, soprattutto alle banche, in pagamento dei vostri debiti.
Marco Saba per primo, ieri, ha formulato e diffuso una lettera di pagamento, che ho modificato per renderla legalmente corretta, e di cui segue il testo.

Il sistema di potere, basato sulla creazione privata di moneta da parte dei banchieri e sostenuto dai governi (sotto ricatto dei banchieri) e delle c.d. Autorità Monetarie (gestite dai banchieri stessi), non riesce più a nascondere le proprie contraddizioni logico-giuridiche, e appare sempre più assurdo nelle sue conseguenze, come è sempre più distruttivo nella sua azione.

Tratto dalla Proposta contrattuale:
“La creazione di moneta scritturale è un atto compiuto con la capacità di agire per il cittadino (ex art. 2 del c.c.) e attraverso la personalità giuridica per gli individui autodeterminati (ex art. 6 D.U.D.U.) e rappresenta per il creante lo svolgimento di attività lavorativa, per quanto non ancora regolamentata, ex art. 4 dalla Costituzione Italiana ed ex artt. 23 comma 1 e 25 comma 1 della D.U.D.U., inserita in un processo di inclusione finanziaria. Specificatamente, la moneta scritturale creata ex nihilo dall’individuo è la migliore forma di antiriciclaggio attuabile (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90).

COME RENDERE PIU’ EFFICACE il MODULO di MONETA SCRITTURALE
Il modulo del bonifico va inviato per competenza anche all’AGENZIA delle ENTRATE SpA della regione che vi ha notificato le sue cartelle  e/o alla sede centrale della Banca oltre alla banca a cui siete legati da conto corrente.
Tra parentesi nell’intestazione dell’AGENZIA delle ENTRATE SpA si deve scrivere (in qualità di Ente Vigilante).
Si aggiunge al modulo una marca da bollo da due Euro che si annulla con la propria firma.
Il corpo della mail/PEC, dove si allega il modulo dovrà essere:
In allegato PAGAMENTO per……..ecc……
ed
In riferimento al D.P.R. 445/2000 CAPO IV, SEZIONE I, artt. 53, 55,57:
SI DISPONE la registrazione del protocollo del documento in allegato e se ne richiede l’invio del numero tramite risposta a questa PEC……. (la vostra). Il giorno dopo arriverà il numero di protocollo.
Ora l’ente destinatario (Stato, AG. delle ENTRATE spa) o la Banca/Finanziaria è COSTRETTA a contabilizzare immediatamente  la moneta scritturale che le arriva a mezzo PEC.
Quindi:
1 – o annulla il debito per saldo e nulla più dovuto,
2 – o storna sul conto corrente del mittente, l’importo della moneta inviata per indebito oggettivo (art. 2033 c.c.)

Per avallare ed ufficializzare la creazione di denaro scritturale in modo ufficiale, è possibile utilizzare i contenuti della mail NOTIFICA con Bonifico, per scrivere un atto notorio, intitolato:
DICHIARAZIONE di AGENTE CREATORE di MONETA SCRITTURALE, da protocollare con consegna a mano o via PEC od  R/R (Poste Italiane), all’AGENZIA delle ENTRATE spa, al COMUNE e PREFETTURA dove abitate.
Aggiungere nell’atto, che: “la creazione di moneta scritturale è un’attività lavorativa riconosciuta dagli art. 1-2-3–4-5 della Costituzione e artt. 2060 del c.c.  e art.1-2-3- della D.U.D.U, Dichiarazione Universale Diritti Umani.
Ora siete Agente Creatore di Moneta Scritturale.
In tale atto notorio ci si dichiara “agente creatore di moneta scritturale” (meglio se aggiungete “per alto scopo umanitario e non a fine di lucro e/o speculativo”), comunque al libero arbitrio noi non possiamo giudicare, ognuno faccia come crede.
Dopo che vi siete inscritti nel e con il vostro ATTO NOTORIO:

IMPORTANTE:
La moneta scritturale: EUR, Fiat a corso legale, creata per saldare debiti solo per lo stato e le banche/finanziarie, deve sempre essere accettata dai riceventi, per compensazione !

Art. 1853 c.c.
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xvii/sezione-v/art1853.html
MONETA (Carta)  Legale e MONETA Scritturale – PDF

Ricordarsi che la “moneta scritturale” creata ed inviata, una volta che è ricevuta dal mittente, oggi si trasforma immediatamente in moneta elettronica iscrivibile istantaneamente nel bilancio del destinatario/ ricevente.

STUDIATE e MEMORIZZATE BENE QUANTO SEGUE:
1 – Si crea moneta scritturale con metodo indicato in queste pagina, vedi apposita Bozza precostituita.
2 – Si invia tramite PEC la documentazione contabile (moneta scritturale), completa di mastrino contabile.
3 – Quando la PEC giunge al destinatario (istituto di credito a mezzo della sua PEC diretta al suo SWIFT) lo stesso, che è autorizzato ad emettere moneta elettronica, deve contabilizzare e accreditare quanto ricevuto perché deve considerarla come moneta elettronica (sentenza tribunale Vicenza 11/02/2020).

È l’istituto di credito ad effettuare la conversione dei numeri da digitali del PDF a elettronici del conto corrente.
Ecco una proposta sensata:
https://sistemaeconomicosovrano.org/

Ecco più sotto, la BOZZA sul come compilare ed inviare un pagamento in moneta Scritturale SOLO alla Pubblica Amministrazione, banche, finanziarie, copiata dal sito dell’avv. Marco  Della Luna e leggermente modificata dal Redattore di questa pagina

La moneta scritturale è uno strumento di pagamento virtuale, emesso dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati in sostituzione della moneta legale e accettato come forma di pagamento essendo possibile convertirlo agevolmente in moneta legale, sulla base dell’esistenza di un deposito o di un rapporto di credito bancario.
Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è diffusa una prassi: l’emissione di moneta scritturale da parte di privati.
In sostanza, si tratta di strumenti di pagamento creati da privati e che possono essere accettati per estinguere i propri debiti nei confronti di coloro che decidono di aderire al sistema ideato e di accettarli. Il meccanismo su cui si fonda la moneta scritturale privata è quello dell’annotazione della creazione di moneta su propri registri contabili, da trasmettere per estratto al creditore.

Alla base della rivendicazione della possibilità per tutti di creare moneta scritturale in via autonoma viene posta la concezione di proprietà collettiva della moneta. Affermandola, alcuni soggetti hanno messo a disposizione nel web dei moduli da utilizzare per creare moneta scritturale e per comunicare il pagamento ai creditori.
Tratto da: studiocataldi.it

Sotto, la BOZZA da personalizzare, su carta intestata con dati fiscali e data.
CONSIGLIO di USARE PEC, CON FIRMA ELETTRONICA CERTIFICATA
La PEC che inviate con la creazione di denaro scritturale, è meglio indirizzarla direttamente al codice IBAN della Banca o della AGENZIA delle ENTRATE Spa, Riscossione.

Ecco la procedura da attuare prima di inviare il denaro scritturale alle banche, finanziarie o stato:

Le BANCHE “NASCONDONO” il LORO IBAN.

  1. Quando la banca apre un conto al correntista, quel conto non è di proprietà del nominativo a cui fa riferimento, ma il nominativo a cui viene intestato è solo il beneficiario/utilizzatore a tempo determinato;
  2. Quando la banca invia comunicazioni dove intima al correntista di rientrare con il finanziamento o fido, invita/autorizza a versare sul conto corrente intestato al correntista, poiché lo stesso conto essendo di proprietà della banca, la banca può attinge dallo stesso e dispone come vuole;
  3. Gli stessi depositi presso i propri conto correnti, divengono di proprietà delle banche (art. 1834 il denaro depositato in banca diviene proprietà della banca leggetelo);
  4. La banca, comunica il proprio IBAN ai correntisti, solo nei casi in cui, la banca deve ricevere una donazione oppure ricevere un saldo estinzione anticipata mutuo;

PER CONCLUDERE:

  • Prima di inviare pagamento in euro scritturale alla banca, nel caso in cui vogliate rientrare con il fido concesso, inviate PEC dove comunicate  esprimete la volontà di rientrare con il fido concesso utilizzato, versando non sul proprio conto, ma chiedete l’iban intestato alla banca stessa per poter bonificare direttamente alla banca.

La banca rispondendo alla PEC, vi indicherà dove versare, (fase importantissima) sarà la banca a indicare/autorizzare a voi dove inviare il pagamento.

CONSIGLIO ANCHE di INVIARE la PEC per CONOSCENZA ANCHE alla BANCA D’ITALIA, CORTE dei CONTI, AGENZIA delle ENTRATE Spa, Ministero del TESORO/FINANZE, Guardia di Finanza ed altro ente che vi può necessitare più o meno.
Potete pagare in Moneta/denaro scritturale: banche, finanziarie, stato, comune, regione, bolli per auto/moto/barche/aerei, ecc.)
Gli ulteriori destinatari indicati, sono a vostra discrezione se inviare o meno la copia della Notifica/Bonifico.
(NdR: dalla bozza sottostante, eliminate le cose, frasi, parole, che non vi servono – potete pagare in moneta scritturale, EUR Fiat ($Dollari e/o €uros, euros, euro: Agenzia delle Entrate, Banche, Finanziarie, Comuni per tasse ed imposte)
Potete scegliere voi stessi a quali destinatari inviare la Notifica del Bonifico; ma minimo deve essere inviata a quegli enti descritti qui SOPRA.

Esempio di destinatari ai quali inviare in copia per conoscenza il documento della creazione ed invio del Bonifico di “Moneta Scritturale“.

Ecco la BOZZA del documento, preparata dallo admin di questo sito: Jean Paul Vanoli, per la creazione di Denaro scritturale da personalizzare ed inviare ai Destinatari qui sotto suggerito, ma potete modificarli a vostro piacimento è da inserire su vostra carta intestata:

NOTIFICA n°….  Data:…….

Al/Alla (INDICARE il DESTINATARIO del PAGAMENTO):

Direzione Generale / Sede Amministrativa / o Altro
Via ……………………, – COMUNE …………………….(Prov)
Tel. …………….. Fax: ……………..

PEC: ………………………

e, per conoscenza:

All’AGENZIA ENTRATE (sede di ROMA – in qualità di Ente Vigilante ) e
– DIREZIONE PROVINCIALE di………………………
Via ……………………,  – COMUNE …………………..(Prov.)
Tel. …………………… Fax: …………………

PEC: ……………@pce.agenziaentrate.it (sede di Roma)
PEC: …………..@…………………… (Filiale Provinciale)

Al MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE (MEF)/ D-U-N-S© Number 428374839 Codice fiscale 80415740580
Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma (RM) – Tel. 06-47614323/4346/3841 Fax: 06-47618135
e-mail: segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
– PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

All’AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA info@eba.europa.eu

Alla BANCA D’ITALIA tes@pec.bancaditalia.it
Al DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA e FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale ram@pec.bancaditalia.it

Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti rfp@pec.bancaditalia.it

Servizio Gestione circolazione monetaria gcm@pec.bancaditalia.it

Servizio Supervisione bancaria 1 sb1@pec.bancaditalia.it

Servizio Supervisione bancaria 2 sb2@pec.bancaditalia.it

Servizio Supervisione intermediari finanziari sif@pec.bancaditalia.it

Servizio Ispettorato vigilanza vis@pec.bancaditalia.it

Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio tca@pec.bancaditalia.it

Servizio Coordinamento e rapporti con l’esterno della vigilanza riv@pec.bancaditalia.it

Al DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E BILANCIO

Servizio Gestione circolazione monetaria gcm@pec.bancaditalia.it

Servizio Bilancio bil@pec.bancaditalia.it

Servizio Pianificazione e controllo pco@pec.bancaditalia.it

MEF (Ministero Economia e Finanze), Dipartimento del Tesoro dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Ministero della Giustizia capo.gabinetto@giustiziacert.it

Alla GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Località …………….@pec.gdf.it
Nucleo Speciale Polizia Valutaria rm0530000p@pec.gdf.it

COMANDO GENERALE della GUARDIA DI FINANZA
Pec:  comando.generale@pec.gdf.it 

CORTE DEI CONTI – Pec:  urp@corteconticert.it

Al COMITATO INTERMINISTERIALE per il CREDITO ed il RISPARMIO
dcst.dag@pec.mef.gov.it dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Alla DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA dia.amministrazione.rm@pecps.interno.it

Al COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA csf@pec.mef.gov.it

All’ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI CREDITIZI ufficiovigilanzaoam@pec.organismo-am.it

Alla COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA consob@pec.consob.it

Al CATASTO MONETARIO EUROPEO – Anagrafe Euro Scritturale catastomonetarioeuropeo@gmail.com

(Ecco la Bozza del Documento da preparare su vostra carta intestata e da inviare personalizzato ai vari destinatari occorrenti ed indicati qui sopra il tutto a vostra discrezione)

Spett:……………………….

Esempio per AdE (AG. delle ENTRATE SpA):
In relazione alla Vostra pretesa creditoria, che avete azionato col precetto (NdR: o presunte cartelle, multe, tasse, imposte, ratei di mutui, prestiti) n°………datato………………………….., di €………………………………………. e successiva esecuzione forzata del………………
(questo periodo lessicale immettetelo solamente se avete in atto richiesta di pagamento con esecuzione forzata, da parte di qualche ente, altrimenti cancellatelo)
Altrimenti potete modificare in quest’altro modo l’introduzione al documento:

In relazione alla PEC del …….
Oggetto: “Comunicazione rientro nel fido con relativo saldo”.
indirizzato a  ………………………
Rilevato che: nella succitata PEC, non  trasmettete gli estremi bancari  richiesti  dallo scrivente  (IBAN conto intestato alla BANCA ……. e sede filiale …..dove trasmettere il pagamento);
Preso atto che,   indicate/autorizzate gli estremi codice IBAN C/C (sempre di vostra proprietà) dato in concessione d’uso a tempo determinato (sino a Revoca così come scritto sui tutti i documenti di sintesi che voi inviate ai correntisti) a …………………………..;

Lo scrivente, trasmette il rientro fido (come da voi indicato) sul c/c associato all’ IBAN n. ……………………………

Lo scrivente, avendo ultimato il processo di autodeterminazione di cui parla LEGGE n°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York), pubblicato nel supplemento della G.U. n° 333 del 07/12/1977 (autodeterminazione dei popoli, quindi delle Persone), comunica quanto segue:

NOTIFICA n°………….del……………con invio di Bonifico Euro scritturali  = EUR Fiat
Oggetto:  CONTRATTO UNILATERALE ex art. 1333 c.c. (proposta ed accettazione)

Il sottoscritto ha iniziato e/o completato le procedure di autodeterminazione previste dal trattato di New York del 1966 ratificato dallo Stato Italiano con Legge 881 del 1977  e pertanto manifesta la volontà a tutti i soggetti giuridici che rappresentano la FINZIONE STATO ITALIANO, che in realtà è, o è anche, una Corporation regolarmente iscritta al SEC di WASHINGTON D.C., che attraverso suoi funzionari designati, ed in particolare nel 2023 il signor Riccardo BARBIERI HERMITTE (del MEF) amministra la FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME).
Pertanto, Io Sottoscritto Persona Fisica: (Nome proprio), discendente dalle famiglie (Cognomi…….) incarnato e comparso sulla terra in (Nome del comune di nascita) il giorno (Data di Nascita), vivente in corpo fisico comprendente il mio Spirito, DICHIARO di assumere DIRETTAMENTE l’amministrazione della PERSONA GIURIDICA, dalla mia nascita, da Voi identificata (arbitrariamente, illegittimamente e senza mai aver ottenuto mio esplicito consenso) in (COGNOME e NOME) e COD. FISCALE……………….

Premessa importante:
La lotta contro le associazioni criminali, le associazioni mafiose, il riciclaggio e la corruzione è una sfida costante per gli Stati di tutto il mondo. Trovare un sistema sicuro ed efficiente per combattere questi illeciti finanziari è fondamentale per preservare l’integrità del sistema economico e garantire la sicurezza degli individui.
In questo contesto, la creazione di moneta scritturale individuale con la procedura del pagamento in denaro scritturale, si rivela un sistema elettivo e altamente efficace. Utilizzando questa tecnologia innovativa, è possibile tracciare l’origine della moneta e controllare tutte le transazioni, fornendo una maggiore trasparenza e prevenendo così l’uso illecito dei fondi.
Uno dei principali vantaggi di questo sistema è che la creazione di moneta scritturale avviene attraverso una procedura altamente sicura e controllata. L’origine della moneta è certificata e ogni transazione viene registrata in maniera indissolubile, consentendo alle autorità competenti di tracciare l’intero percorso della moneta. Questo rende molto difficile, se non impossibile, per le associazioni criminali nascondere i loro profitti o riciclare denaro proveniente da attività illecite.
Inoltre, attraverso la procedura dei pagamenti in denaro scritturale, tutte le transazioni finanziarie vengono notificate direttamente all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Questo significa che le autorità competenti sono costantemente informate su ogni movimento finanziario e possono monitorare da vicino le attività sospette. Ciò consente di individuare e prevenire più rapidamente comportamenti illeciti, ostacolando l’operato di associazioni criminali e di potenziali corrotti.
La tracciabilità delle transazioni garantita da questo sistema è un’arma potente nella lotta alla corruzione. Essa impedisce ai funzionari pubblici o a individui corrotti di nascondere le tangenti o i fondi illeciti ricevuti in cambio di favori. Inoltre, l’intervento tempestivo delle autorità competenti può intercettare tali transazioni prima che possano compiere danni irreparabili.
È importante sottolineare che l’utilizzo della procedura dei pagamenti in denaro scritturale, nella creazione di moneta scritturale individuale, non è solo un valido sistema di controllo, ma anche un deterrente per coloro che potrebbero essere tentati di commettere reati finanziari. Con la consapevolezza che ogni transazione sarà tracciata e notificata alle autorità, le persone saranno indotte a pensare due volte prima di coinvolgersi in attività criminali o corruzione.

In conclusione, il sistema di creazione di moneta scritturale individuale con la procedura del pagamento con denaro scritturale, si presenta come un’arma efficace contro associazioni criminali, associazioni mafiose, riciclaggio e corruzione. La certezza dell’origine della moneta e la tracciabilità delle transazioni garantite da questo sistema rappresentano una soluzione concreta per contrastare tali fenomeni, rafforzando la lotta globale contro il crimine finanziario e preservando così la sicurezza e l’integrità del sistema economico mondiale.
Testo controllato dall’IA (Intelligenza Artificiale): https://talkai.info/it/chat/

L’Intelligenza Artificiale I.A.), interpellata una seconda volta sul tema, ha cosi risposto ad una interrogazione specifica sulla moneta scritturale:

You
Vorrei conoscere quale è la legge statale italiana che fornisce l’esclusività alle banche di emettere moneta scritturale ai correntisti

ChatGPT
In Italia, non esiste una legge specifica che conceda alle banche l’esclusività nell’emissione di moneta scritturale ai correntisti. La moneta scritturale si riferisce ai depositi bancari, come i saldi dei conti correnti, che possono essere utilizzati per effettuare pagamenti e transazioni attraverso bonifici, assegni, carte di debito, e altre forme di pagamento elettronico.

L’Intelligenza Artificiale I.A.), interpellata una terza volta sul tema, ha cosi risposto ad una interrogazione specifica sulla moneta scritturale:

Il sistema di creazione di moneta scritturale individuale con la procedura del pagamento con denaro scritturale, si presenta come un’arma efficace contro associazioni criminali, associazioni mafiose, riciclaggio e corruzione. La certezza dell’origine della moneta e la tracciabilità delle transazioni garantite da questo sistema rappresentano una soluzione concreta per contrastare tali fenomeni, rafforzando la lotta globale contro il crimine finanziario e preservando così la sicurezza e l’integrità del sistema economico mondiale.
Tratto da: https://chat.openai.com/

Il sistema bancario opera su una base di riserve frazionarie, il che significa che le banche sono tenute a mantenere solo una frazione dei depositi dei correntisti come riserve liquide, mentre il resto può essere utilizzato per concedere prestiti e creare moneta dal nulla attraverso il processo di creazione di credito.

La regolamentazione del sistema bancario in Italia è disciplinata da varie leggi e normative, tra cui il Testo Unico Bancario (TUB), che stabilisce le regole e le procedure per il funzionamento delle banche e delle istituzioni finanziarie, ma NON per i PRIVATI !
Tuttavia, non vi è una legge specifica che conferisca alle banche l’esclusività nell’emissione di moneta scritturale ai correntisti !
Sono solo le loro norme, comunicati, circolari interne (senza valore legale) che parlano dell’esclusività alle banche di emettere moneta scritturale.
Quindi non essendovi NESSUNA legge che proibisce ai cittadini di emettere euro scritturali a questi ultimi è permesso senza compiere nessun reato, di emettere pagamenti in moneta scritturale.

Inoltre ecco la Sentenza della Cassazione sul tema delle circolari interne:
Premesso che le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritto od obblighi, e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato… Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione …”
vedi: Cassazione sentenza n. 46669/2011
Sul punto, categoricamente, la Suprema Corte ha precisato che “le circolari e le istruzioni della Banca d’ Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo”..
Inoltre, il pagamento con moneta scritturale avviene con l’aggiornamento dei terminali informatici in base all’Art. 3 C. 1 del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138 ”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148).

La CREAZIONE di DENARO ELETTRONICO FIDUCIARIO
La procedura è intesa a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, si attiene all’art. 7 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 del 08/03/1999, inserita nella Gazzetta Ufficiale della REPVBBLICA ITALIANA il 20/05/2015 serie generale n. 115: “Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione”.
La Risoluzione sancisce lo scopo di rendere l’essere umano libero rispettando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) del 10.12.1948 (ratificata in Italia con Legge n. 881/1977) in particolare negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, e rispettando, altresì, il Diritto Canonico desunto da Genesi 1: 27 “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò”. Chiunque si opponga, in qualsiasi modo, alla creazione di denaro elettronico fiduciario e, quindi, alla libertà dell’essere umano, ne risponde personalmente (UCC Doc #: 2012113593, artt. 28 e 54 Costituzione Italiana, legge n. 18 del 27 febbraio 2015) secondo l’art. 600 del c.p., e sarà passibile di arresto in flagranza di reato (art. 383 c.p.p.).

Come tutto il Diritto internazionale, il principio di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne: per esempio, in Italia, vi è la L. n. 881/1977; nell’ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul Diritto interno (Cass. pen. 21-3-1975). – De scientia.

(Promemoria:
E’ possibile tentare di inviare sul proprio contro corrente bancario la Creazione denaro scritturale/elettronico fiduciario, in accredito nel vostro conto corrente con IBAN N° …………. intestato a (COGNOME e NOME – occorre vedere come reagirà la Banca….e se del caso denunciarla in tribunale per non averlo accreditato sul vostro conto corrente il denaro scritturale creato; questo periodo lessicale va omesso dalla notifica che inviate per la creazione di denaro scritturale, perché serve solo per informare il lettore su cosa si può fare o meno. – questo periodo lessicale non va inserito nel documento di creazione di denaro scritturale, serve solo per il lettore).

1 – Tenuto conto che i governi, lo stato Italiano, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG dichiarano, ammettono ed accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti, (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno, in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’On.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17/01/2017
https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/388885
– vedi il video:
https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

…la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile “fiat”, è verità ufficiale.
Nel modo suddetto, le banche di credito (anche non centrali) creano circa il 90% del money supply; questo vale anche nell’Eurozona, sebbene il TFUE (art. 128, c.1), riservi la creazione dell’euro al Sistema Europeo delle Banche Centrali; secondo i bollettini ufficiali della Banca d’Italia le banche di credito italiane creano mediamente 1.000 miliardi l’anno (Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia, “Moneta e banche”:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf
vedi in particolare Tavola 1.2.a;
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/11277&ramo=CAMERA&leg=17
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/05/04/leg.17.bol0812.data20170504.com06.pdf
La BCE definisce la moneta creata contabilmente dalle banche (overnight deposits) non centrali come parte dell’aggregato monetario M1, assieme alle banconote, cioè alla moneta legale: “M1 is the sum of currency in circulation and overnight deposits“, ovvero: “M1 è la somma della moneta in circolazione e dei depositi a vista”.
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/monetary_aggregates/html/index.en.html
E ancora: “Currency in circulation and overnight deposits are the most liquid instruments and form the narrow definition of money, referred to as M1.”, ovvero: “La moneta in circolazione e i depositi a vista sono gli strumenti più liquidi e costituiscono la definizione ristretta di moneta, denominata M1”.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb199901_focus02.en.pdf?88a79e36c79bd7e919d8aa7f2204f7d5

Così anche la Banca Mondiale:
https://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/accounting-view-money-money-equity-part-i:
Issuing legal tender involves transactions whereby money is sold in exchange for other assets … … The proceeds from money sales represent a form of income, specifically a “revenue income.” Issuing legal tender thus generates income to the issuer. Under current accounting practices, this income is (incorrectly) unreported in the income statement of the central bank and instead (incorrectly) set aside under the central bank’s “liabilities.”
Traduzione: “Emettere moneta legale implica transazioni in cui la moneta è venduta in cambio di altri cespiti… … I ricavi da vendita di moneta rappresentano una forma di ricavo, specificamente un “ricavo da rendita”. Nelle correnti pratiche contabili, questo ricavo è (scorrettamente) non riportato nella dichiarazione dei redditi della banca centrale e invece è (scorrettamente) messo da parte tra i “debiti” della banca centrale).

Passando alle banche di credito:
https://www-sciencedirect-com.translate.goog/science/article/pii/S1057521914001070?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it
riconoscendo e dimostrando che effettivamente le banche di credito creano la moneta dal NULLA, che dicono di prestarla, quindi non hanno bisogno di raccoglierla prima di prestarla.
La moneta da loro creata costituisce, una volta ceduta ad altri soggetto, un potenziale debito, nel senso che il titolare di un attivo di conto corrente o di un assegno circolare potrebbe richiedere alla banca di pagarglielo in valuta legale, cioè banconote; ma ciò avviene in misura minima, anche a causa delle restrizioni di legge all’uso della valuta legale, sicché in pratica la valenza debitoria per le banche è trascurabile. Quindi nel bilancio la moneta creata dalle banche di credito dovrebbe essere contabilizzata come rendita, dedotta la quota di cui realisticamente potrebbe essere preteso il pagamento in banconote
Anche il sito della Bank of England, il 24.08.18, ha ammesso questa realtà, e che le banche di credito creano i depositi, ossia gli attivi di conto corrente, ossia la moneta, senza bisogno che questa sia in esse depositate da terzi: Banks, money and the zero lower bound – Staff Working Paper No. 752, di Michael Kumhof and Xuan Wang, 24/08/18
https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2018/banks-money-and-the-zero-lower-bound

2 – Le istituzioni tributarie sono inadempienti al dovere di accertamento e tassazione dei redditi da creazione monetaria suddetti, e con tale inadempimento cagionano al Paese a ai singoli cittadini un gravissimo danno; e le banche sono inadempimenti al dovere di formulare bilanci corretti, di esporre i ricavi e redditi da creazione monetaria e di pagare le tasse su essi (le tasse sono dovute anche sui redditi illegittimi che ammontano, secondo la Banca d’Italia e la Corte dei Conti Italiana a 1.000 miliardi di €uros all’anno…).
Secondo la BANCA D’ITALIA, le BANCHE ITALIANE CREANO (clandestinamente) MILLE MILIARDI l’ANNO.
Qui le TABELLE dal 1980:  https://view.publitas.com/p222-14223/leg-17-bol0812-data20170504-com06/page/3

Inoltre:
Ecco l’ Atto di sindacato ispettivo n° 4-07121 – 18° Legislatura al link del sito:
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/sindisp/0/1354061/index.html

Atto n. 4-07121 – Pubblicato il 14 giugno 2022, nella seduta n. 439
CRUCIOLI – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia. –

Premesso che a quanto risulta all’interrogante:
nei tribunali italiani, si registra, di recente, l’emissione di una considerevole serie di ingiunzioni di consegna dei libri giornale delle principali banche operanti in Italia, di loro registrazioni interne di cash flows e di altre registrazioni telematiche di documentazione interna, anche in favore dell’Amministrazione finanziaria (ex multis 16 marzo 2022, Tribunale di Lucca contro Intesa Sanpaolo S.p.A., R.G. n. 939/2022; 29 aprile 2022, Tribunale di Treviso contro Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., R.G. n. 1212/2022; 22 aprile 2022, Tribunale di Genova contro Credit Agricole Italia S.p.A., R.G. n. 3163/2022);

nessuna di queste ingiunzioni di consegna, salvo rarissime eccezioni, è stata opposta dagli intermediari, divenendo così le stesse esecutive, poiché passate in giudicato;

a seguito di queste ingiunzioni di consegna, si stanno registrando esecuzioni mobiliari con accessi nelle sedi e nelle filiali di queste banche, mediante l’impiego di ufficiali giudiziari, talvolta muniti di ausiliari agli U.G. all’uopo nominati dai magistrati;

le rarissime opposizioni ai decreti ingiuntivi promosse dalle banche ingiunte contengono motivazioni al rigetto della consegna non apprezzabili. Tra queste: Intesa Sanpaolo S.p.A., Tribunale di Foggia, R.G. n. 6448/2020, cit.: “non esistono contabili di accredito del mutuo erogato né “contabili” di pagamento delle rate di ammortamento” in riferimento al libro giornale (stralcio dall’atto di opposizione della banca) / “Sta di vero che la contabilità di una banca con dodici milioni di rapporti attivi (…) è stato contabilizzato giornalmente in una macro-voce insieme ad un milione di altri rapporti della stessa specie e senza distinzione nominativa” (stralcio dalla prima memoria della banca);

a seguito dei numerosi evidenziati accessi, si registrano quelli presso i locali della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Tribunale di Genova, R.G. n. 3223/2021) per verificare la tenuta contabile a libro giornale di questa banca;

BMPS ha dichiarato ai consulenti del Tribunale di Genova (R.G. n. 3223/2021) di avere un solo libro giornale e due soli sezionali, uno solo per l’intera contabilità “Italia”, e uno ubicato fisicamente a Shanghai, in Cina, il cui contenuto è ignoto. Per tutti gli altri uffici BMPS nel mondo, non vi sarebbe alcuna tenuta contabile, apparentemente, perché non vi sarebbe alcun diverso libro giornale e/o sezionale tenuto dalla banca;

a seguito di tali accessi all’archivio generale informatico di BMPS, le supposte registrazioni contabili interne a libro giornale di BMPS sarebbero tutte offline. La banca necessiterebbe di mesi per cercare le registrazioni a libro giornale dei movimenti di conto corrente della sua utenza (la banca ha esplicitamente depositato un’istanza di proroga dei termini al giudice in tal senso, ma rigettata dal magistrato, Tribunale di Genova, R.G. n. 3223/2021);
– quanto consegnato ai consulenti tecnici del Tribunale di Genova R.G. n. 3223/2021 a titolo di conto corrente è stato già dichiarato non essere il libro giornale di BMPS, sebbene “spacciato”, ripetutamente, dall’intermediario per tale, in diverse sedi.
Continua sul sito del senato…..
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/sindisp/0/1354061/index.html

Commento NdR:
Questo “atto”, parla del reato che le banche commettono nel NON registrare nei loro bilanci tutte le contabili per l’ingresso mensile del denaro inviato dai vari clienti che hanno contratto un presunto mutuo, per i loro ratei versati:

Il mancato inserimento nel bilancio bancario di tutte le entrate derivanti dai pagamenti dei clienti relativi ai mutui configura una violazione delle norme contabili e finanziarie. Le banche sono tenute a registrare accuratamente tutte le transazioni finanziarie nei loro bilanci secondo le normative contabili e i principi contabili generalmente accettati (PCGA).

Se una banca o un istituto finanziario non registra correttamente le entrate derivanti dai mutui nei suoi bilanci, ciò ha diverse implicazioni negative:
1 – Violazione delle normative contabili: Il mancato rispetto delle norme contabili comporta conseguenze legali e regolamentari per la banca, incluso l’intervento delle autorità di regolamentazione finanziaria e giudiziaria, se richiesto dal cliente.
2 – Mancanza di trasparenza: La mancanza di registrazione accurata delle entrate finanziarie compromette la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni finanziarie fornite dalla banca agli investitori, ai regolatori e al pubblico.
3 – Rischio di frode o manipolazione: Il mancato inserimento di entrate finanziarie nei bilanci consente alla banca di gonfiare artificialmente i suoi profitti o di nascondere perdite reali, creando un rischio di frode o manipolazione finanziaria.
4 – Impatto sui clienti e sulla fiducia del pubblico: Il mancato riconoscimento delle entrate dei mutui nei bilanci ha certamente un impatto negativo sui clienti e sulla fiducia del pubblico nella banca, poiché è interpretato come una pratica finanziaria non etica o scorretta.

In conclusione, il mancato inserimento delle entrate derivanti dai pagamenti dei mutui nei bilanci bancari rappresenta un REATO Penale e violazione delle norme contabili e finanziarie, che ha gravi conseguenze per la banca stessa, per i suoi clienti e per il pubblico in generale.
– Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema ai privati, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo”.

5 – Questa facoltà non derivante da leggi, delle banche non centrali, di creare ed emettere denaro scritturale, viene effettuata in totale in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa esclusiva facoltà, e ciò in contrasto anche con l’art. 128 TFUE, che riserva alla sola BCE la creazione di carta moneta, come ed invece la creazione di moneta scritturale è permessa a chiunque, perché essa non è normata giuridicamente, in quanto viene riconosciuta possibile la sua emissione, in base al PRINCIPIO che: “ciò che non è PROIBITO  o RISERVATO, è LECITO”; in virtù di tale principio, tutti quindi possono creare moneta scritturale.
Per quanto riguarda le recenti dichiarazioni nelle circolari (senza valore giuridica) della Banca d’Italia, valgano le seguenti contestazioni nel merito redatte dall’avv. Marco Della Luna:
http://marcodellaluna.info/sito/2017/06/11/banca-ditalia-si-contraddice/
vedi Cassazione: https://www.assoctu.it/dottrina/articolo/la-sentenza-n-4666911-v-sezione-di-corte-di-cassazione/

6 – Dato che gli Stati, le Banche Centrali, e le altre istituzioni competenti permettono alle banche di credito di creare moneta scritturale denominata come euro, in forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque TUTTI, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge);
I governi e le autorità monetarie, come pure i tribunali, accettano come un dato di fatto legittimo che le banche commerciali creino euro con mezzi contabili, cioè semplicemente mediante digitazioni elettroniche, per eseguire pagamenti e prestiti, anche se nessuna norma dà loro questo potere, in nessuna parte del mondo !
In effetti, il Trattato di Lisbona, artt. 127 e 128, riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la creazione delle sole banconote-euro, non quello dell’euro scritturale-elettronico.
Da quanto sopra consegue, secondo il principio che, “CIO’ che non è VIETATO è CONSENTITO“, che tutti possono creare moneta scritturale, perché a nessuno è vietato.
In base a questo ragionamento, chiunque può creare euro, con idonee registrazioni contabili, e inviarli mediante PEC ai PROPRI creditori, soprattutto alle banche, e stato (AGENZIA ENTRATE e Riscossione spa) in pagamento dei presunti debiti.

7 – La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948 (ratificata con la legge 881/1977) in particolare negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29.
Chiunque si opponga in qualsiasi modo alla creazione di danaro fiduciario denominato Euro, e, quindi, alla libertà dell’essere umano, ne risponde personalmente (UCC Doc #: 2012113593, art. 28 e 54 Costituzione Italiana) secondo l’art. 600 del c.p. e sarà passibile di arresto in flagranza di reato (art. 383 c.p.p.);

8 – Executive order n. 13818 – 82 FR 60839, del 20 dicembre 2017 – U.C.C.

9 – “La creazione di moneta scritturale è un atto compiuto con la capacità di agire per il cittadino (ex art. 2 del c.c.) e attraverso la Personalità giuridica intrinseca alla Persona fisica umana, dotata di carne e Spirito, quindi per gli individui autodeterminati (ex art. 6 D.U.D.U.) e rappresenta per il creante lo svolgimento di attività lavorativa, per quanto non ancora regolamentata, ex art. 4 dalla Costituzione Italiana ed ex artt. 23 comma 1 e 25 comma 1 della D.U.D.U., inserita in un processo di inclusione finanziaria.
Specificatamente, la moneta scritturale creata ex nihilo dall’individuo è la migliore forma di antiriciclaggio attuabile (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90).

10 – IL DENARO E’ SEMPRE SCRITTURALE
“Si potrebbe quindi sostenere che il denaro è sempre scritturale e che il denaro è intrinsecamente una unità di conto. La valuta, sotto forma di monete, banconote o altri oggetti fisici, può essere vista come manifestazione fisica dell’unità di conto. La valuta fisica sarebbe quindi solo un altro modo per mantenere i conti, una forma più tangibile di contabilità”.
– Banca centrale della Finlandia, The Great Illusion of Cryptocurrencies, 2018, pag.6
citata anche qui: https://www.assoctu.it/dottrina/articolo/la-sentenza-n-4666911-v-sezione-di-corte-di-cassazione/

Tutto ciò premesso,
Con la presente, e con scritturazione contabile di cui allego copia, in applicazione del principio enunciato dal Tribunale, (NdR: solo per finanziarie e banche, inserire: cioè al medesimo titolo e al medesimo modo in cui voi avete creato il denaro che mi avete prestato),

CREO ………………………………………(aggiungere cifra in lettere) Euro scritturali (EUR – ISO, Fiat) e ve li verso/invio e Bonifico con la presente NOTIFICA; il Bonifico è inviato con “Diritto di Ripetizione“,  a mezzo della FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME), importo che si trasforma istantaneamente in moneta elettronica, invitandovi a contabilizzarli correttamente subito (nei vostri bilanci e banche dati) ad estinzione del  “presunto debito pregresso”, che avete addebitato presuntamente alla FINZIONE GIURIDICA che porta il mio COGNOME e NOME e che io stesso quale Persona fisica amministro provvedendo io stesso a contabilizzarne correttamente la creazione nel mastrino, ovvero mettendo nelle ENTRATE la quantità di euro creati e nelle USCITE quelli spesi.
“La moneta scritturale, quand’anche creata dal nulla, diventa immediatamente moneta elettronica” – Ex Parte Creditoris

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/la-moneta-scritturale-quandanche-creata-dal-nulla-diventa-immediatamente-moneta-elettronica

Non è necessario che rispondiate alla presente in quanto la ricevuta elettronica PEC di consegna vale per quietanza d’effettuato pagamento.
CAVEAT:
Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque ESTINTO poiché, NON E’ CONSENTITO RIFIUTARE l’Euro  (EUR ISO) come mezzo di pagamento finale. – (vedi sotto: TITOLI)
Essendo il denaro elettronico fiduciario creato, contabilizzato e versato, l’istituto di intermediazione finanziaria è obbligato a contabilizzarne il credito (art. 2621 C.C. It.) e versarlo entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine (Art. 2 decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179 & Direttiva europea n. 2007/64/CE del 13 novembre 2007) UCC §1-205, vedi anche: UCC §4-203, UCC §4A-209.

11 – Tutto ciò viene inviato, con “Diritto di Ripetizione“, per eventuale futura mia richiesta di risarcimento a mezzo “Diritto risarcitorio” da parte del sottoscritto, se rifiutate il versamento.
Per cui se non lo accettate e non lo contabilizzate nei vostri bilanci, siete obbligati a rendermi la stessa cifra inviatavi con questa notifica, per il “diritto di ripetizione”, sopra indicato, sempre in denaro scritturale, sul conto corrente n°………… intestato alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA emittente, con cod. IBAN………………

12 – Vogliate considerare altresì che voi senza giustificazione, e con enorme danno erariale, non sottoponete a tassazione i ricavi da creazione monetaria delle banche di credito italiane, ammontanti mediamente a € 1.000 miliardi all’anno, come dichiarato dall’ufficio sorveglianza della Banca d’Italia alla commissione finanze del Senato della Repubblica.

13 – Gli Euro  scritturali (EUR Fiat, ISO), moneta a corso legale) sono GARANTITI dai TITOLI di Stato, emessi dai vari governi succedutisi nella nazione ove si dimora, per conto dello Stato e ciò a nome delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE registrate nell’anagrafe anche fiscale  (TRUST individuale italiano con COD. FISCALE), che hanno “appioppato” (Dare con l’inganno, rifilare) agli individui, Persone fisiche, del Popolo Sovrano (art. 1 e 2 Costituzione It.), di cui i singoli individui che lo compongono fanno parte, e che sono i veri Titolari, per la loro parte individuale, delle somme totali emesse con i Titoli di Stato per conto delle loro FINZIONI PERSONE GIURIDICHE, (1/60 milionesimo delle FINZIONI registrate), per cui le Persone fisiche umane facenti parte della Sovranità del Popolo, sono quindi gli unici e veri Titolari di quei Titoli finanziari emessi per conto ed a nome delle varie FINZIONI e relativo COD. FISCALE, registrate fra parentesi con il COGNOME e NOME (con l’inversione illegale del Nome e Cognome – vedi Art 6 C.C. come si debbono scrivere…) dei singoli componenti del Popolo Sovrano, che sono Persone umane NON FINZIONI, infatti le Persone fisiche umane, “uomo vivo“, si identificano SOLO con il loro Nome e Cognome.
I Titoli di Stato sono emessi per conto e sulle relative FINZIONI PERSONE GIURIDICHE = enti virtuali NON viventi.
Quindi ciò significa tutti i Sovrani (individui, esseri viventi NON enti virtuali) possiedono già alla nascita un valore intrinseco enorme a GARANZIA ed a disposizione di loro stessi, per mezzo delle loro rispettive FINZIONI, per poter emettere anche denaro scritturale, a nome di esse.
Sintesi:
Il patrimonio lordo italiano è grossolanamente stimabile in c.a. 13.000.000.000.000,00 (Tredicimilamiliardi di Euro) a fronte di un debito pubblico (Virtuale e presunto) di c.a. 2.800 MLD., (salvo aumenti ulteriori) che viene attribuito (appioppato) dalla nascita.
Cosi da ricavare come dato indicativo un patrimonio netto attivo procapite di oltre 166 MLD di euro, (Centossessantaseimiliardi di €uros), di cui siete proprietari titolari e beneficiari fin dalla vostra nascita, infatti è l’asset di base, di ogni individuo che vive sul territorio italico, che si può utilizzare come garanzia per i nostri pagamenti in denaro scritturale ed altro.

Appare pertanto evidente che ogni cittadino italiano, parte dell’insieme del popolo Sovrano (vedi art 1 e 2 Costituzione It.) e quindi dei singoli Sovrani che lo compongono, abbiano questi diritti, mai riconosciuti e mai rivendicati dai più. Ma che qui in questo atto vengono evidenziati e rivendicati dal sottoscritto amministratore Persona Fisica (Nome e Cognomi), della FINZIONE PERSONA GIURIDICA: (COGNOME e NOME) con COD. FISCALE: ………………..

NON solo, ogni essere umano presente sulla Terra, ha un’ASSET sottostante: “Qualsiasi bene di proprietà di un’azienda o persona fisica umana (denaro, macchinari, merci, ecc.), che possa essere monetizzato e quindi usato per il pagamento di debiti“.
La cifra (Asset) è molto ma molto più importante “ad personam“, che viene qui indicata nel sito: https://pattoverascienza.com/accesso-al-valore-di-io-sono

Vi diffido ad adempiere al presente dispositivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 C.C. (La diffida ad adempiere è l’intimazione che un soggetto può effettuare nei confronti di un’altra parte, affinché adempia a un determinato obbligo previsto in contratto) e dell’art. 5 C.P. It.:
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.

Il presente dispositivo/documento Notificato via PEC, sarà considerato accettato per “silenzio-assenso” (art. 20 L. 241/1990 e relative modificazioni).
L’eventuale confutazione dovrà essere firmata in umido da un funzionario sotto la propria responsabilità personale di spergiuro e frode, congiuntamente e disgiuntamente all’ente che rappresenta (art. 28 Costituzione) e inviata entro 28 (ventotto – norma U.C.C.) giorni, al domicilio elettivo del disponente creatore di denaro scritturale. La mancata confutazione del presente atto in ogni sua parte con prove documentali (art. 234 c.p.p.) comporterà la validità del dispositivo.

14 – vedi: Art 74 (L.R.) D.P.R. 445/2000:
Violazione doveri d’ufficio
1- Costituisce violazione dei doveri di ufficio, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico (L)
Debitamente, la mancata contestazione/confutazione con valida motivazione giurisprudenziale, quindi legale, da parte dei vari organi della P.A. e degli organi di vigilanza (Banca d’Italia, Corte dei conti, Agenzia, delle Entrate, Guardia di finanza, che con la presente vengono informate), entro 28 gg dalla ricezione della presente (vedi Norme Internazionali U.C.C.), sarà considerata accettazione e conferma della corretta contabilizzazione, come da mastro “aggregato monetario ristretto” (M1) (del creante di EUR, FIAT moneta a corso legale).

15 – In riferimento al D.P.R. 445/2000 CAPO IV, SEZIONE I, artt. 53, 55,57, SI DISPONE la registrazione del protocollo del documento in allegato e se ne richiede l’invio del numero tramite risposta a questa PEC.

Cordiali saluti
(Firma leggibile Nome e Cognome della Persona fisica umana)  legittimo titolare, amministratore Legale Rappresentante (NdR: se siete L.R. – COGNOME e NOME + COD. FISCALE n°………… o Trustee di un vostro TRUST°) e beneficiario UNICO della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (Trustee del Trust: inserire il COGNOME e NOME del Trust estero,  tutto in MAIUSCOLO)

Importante ma facoltativo:
Nella Causale potete aggiungere FACOLTATIVAMENTE a questo testo, ma se lo fate,  DOVETE versare, sul conto del beneficiario/destinatario, cioè sul suo (IBAN), l’import di € 0,01 (1 Centesimo od 1 EUR-ISO- max) con un Bonifico diretto:

Per definizione a saldo di € ……. EUR,ISO, (la cifra che volete Bonificare in €uro scritturali) derivanti dalla volontà di Beneficiare il pagamento per Saldo di:…………… con l’invio di € ….. EUR ISO (quello che desiderate inviare sull’IBAN del beneficiario, max € 1) a corso legale ed il restante con pagamento per cassa digitalizzato (altri valori) attraverso ……… EUR ISO, Fiat (€ il saldo da bonificare Fiat) creati “ex nihilo”.

(Ecco come compilare e creare il Mastrino contabile ed il relativo CRO/TNR, facoltativo, dell’operazione finanziaria:
Cosa è il CRO/TNR:
Quindi, per dirla in termini più spiccioli, se non riesci a identificare il CRO nei dettagli delle tue operazioni bancarie e ti ritrovi invece al cospetto della dicitura Codice TRN oppure quella Codice CRO/TRN, non temere: il codice è quello e per estrapolare il vecchio CRO da 11 numeri, nel caso in cui ne avessi necessità, ti basta estrarre da quest’ultimo la serie di cifre compresa tra la sesta e la sedicesima posizione e, in molti casi, il gioco è fatto. In alcune circostanze, invece, il codice TRN contiene anche delle lettere tra la sesta e la sedicesima posizione (mentre il CRO conteneva solo numeri), dunque non si può dedurre il vecchio CRO da quest’ultimo, ma può essere comunque utilizzato nella sua interezza per distinguere le transazioni.
Qui indicazioni utili per creare il CRO/TRN:
https://forum.inexecutivis.it/thread/codice-cro-poste-italiane/
Qui per verificare un CRO/TRN: https://www.verificacro.it
Istruzioni per:
https://www.tribunalepopolare.org/wp-content/uploads/2022/09/ISTRUZIONI-SULLA-COMPILAZIONE-DEL-MODULO-Mastrino-Monetario.pdf
Per il numero del CRO, digitare la voce  DOCUMENTI
https://tribunalepopolare.org/2021/04/02/doc-euro-scritturale-mastrino-monetario/ = usare gli ultimi 5 numeri del COD FISCALE, vedere la sezione 8 del retro del documento del COD. FISCALE, e poi calcolare il numero cliccando su: CALCOLA nella pagina qui sopra indicata.
In sintesi: Al calcolo CRO prima procedura creazione, all’inizio lasciate n. Cronologico 1, poi per gli altri cambiate solo il numero cronologico, 2, poi 3 e così via. I 5 numeri da inserire per i prossimi sono sempre gli stessi, i 5 numeri del vostro COD. FISCALE, e gli ultimi 5 sul retro del vostro COD.  FISCALE. Rigo n. 8.
Questo periodo lessicale in corsivo va eliminato dal testo della Bozza di invio del denaro scritturale).

Ecco qui sotto, l’Esempio di Mastrino contabile EUR ISO, da allegare al bonifico qui sopra indicato, immettendo le cifre esatte che Voi create in Denaro Scritturale, dove vi è la cifra 100:

Mastrino:
Scrittura contabile
per la creazione di euro scritturali (esempio) creati dalla Persona fisica (Nome e Cognome) ed inviati a nome della:
COGNOME  e NOME (Persona GIURIDICA) ……………………………….
CODICE FISCALE…………………
Recapito:………………………………
Esercizio giornale (es.: anno …….)
Esercizio bilancio (es.: anno …….)
Data registrazione:………….(es.: anno ……)
Causale: Pagamento/Saldo debito residuo, interessi, spese a:
(Inserire il destinatario che riceve il pagamento con il suo IBAN…..se lo trovate).
Creatore-emittente: (Nome e Cognome di Persona fisica umana) di Euros – EUR-ISO, Fiat – CRO/TNR n°……………………………….(se lo trovate)
Data di ultima modifica: oggi
Valuta scritturale: EUR ISO, Fiat

CONTI
DescrizioneDATADareAvere
Cassa moneta scritturale00/00/000,00
Ricavi da creazione di moneta scritturale00/00/00100
Pagamenti00/00/00100
Commissioni, interessi, spese bancarie ad oggi, incluse, salvo verifica0
Saldo00/00/000,00
Cassa moneta scritturale
Data odierna
00/00/000,00

Se volete più particolari sul come compilare il Mastrino, vedi il PDF:
mastrino-perDenaro-scritturale
Sul come scrivere le cifre seguendo le indicazioni Europee vedi qui:
https://publications.europa.eu/code/it/it-370303.htm#positionpublications.europa.eu

Per inviare denaro scritturale alle Banche dovete avere il loro cod. IBAN, ecco come fare:
Rintracciare gli IBAN delle varie banche italiane può essere fatto in diversi modi:

Contattare la Banca: La modalità più diretta è contattare direttamente la banca di interesse e richiedere l’IBAN per il tipo di transazione che si desidera effettuare. Le banche italiane di solito forniscono questa informazione tramite il servizio clienti o sul loro sito web.

Cercare online: Molti siti web offrono elenchi di IBAN delle principali banche italiane. Tuttavia, è importante assicurarsi che le fonti siano affidabili e aggiornate.

Utilizzare servizi di ricerca IBAN: Alcuni servizi online consentono di ricercare IBAN specifici in base al nome della banca o ad altre informazioni pertinenti.

Utilizzare l’IBAN Calculator: In alternativa, puoi utilizzare strumenti online noti come “IBAN Calculator” per generare IBAN per le banche italiane. Tuttavia, questa opzione richiede di inserire i dati corretti, come il codice ABI della banca e il numero di conto, per ottenere l’IBAN corretto.

Ricorda sempre di utilizzare fonti affidabili e di verificare attentamente l’IBAN prima di effettuare qualsiasi transazione finanziaria.

Elenco dei codici IBAN, che le varie Banche utilizzano per le loro transizioni / trasmissioni di denaro fra di esse – vedi PDF (pagina ormai nascosta, perché le banche hanno paura…..)
Ecco quelli dello stato:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/20/Codici-IBAN-CC.pdf
Cosa sono i codici IBAN:
https://www.codiceiban.it/
Elenco codici ABI delle banche
https://www.blia.it/utili/abicab/elenco.php
Codici-IBAN-CC

Li DOVETE utilizzare anche voi, per inviare “euro scritturali” via PEC, per saldare i presunti debiti nei loro confronti….

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Breve Sintesi sul “Denaro scritturale” da allegare alla vostra PEC:
Tenuto conto che i governi, come pure BIS-BRI (Bank for International Settlements, anche Banca dei Regolamenti Internazionali, ECB-BCE (European Central Bank, anche Banca Centrale Europea), EBA-ABE (European Banking Authority, anche Autorità Bancaria Europea) e KMPG (multinazionale olandese fornitrice di servizi professionali in amministrazione, finanza e consulenza legale, fondata da Klynveld, Marwick, Peat, Goerdeler) dichiarano, ammettono e accettano la prassi con cui le banche non centrali creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti, come dichiarato da Gianluca Trequattrini per conto di Carmelo Barbagallo capo della Vigilanza di BANCA D’ITALIA in risposta scritta ad una interrogazione dell’On.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze: congiunta Camera-Senato, del 17 gennaio 2017, nonché confermato dal Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, nella quale si afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema ai privati, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”, principio ripreso dal Tribunale di Cremona, con l’ordinanza 310317 RG 2144/16, e che qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché non è consentito al creditore rifiutare l’euro scritturale senza giustificato motivo (Cass. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007), e che inoltre – per il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e dagli artt. 1, 2, 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 gennaio 1948 (ratificata con la legge 881 del 1977) – tutti, non solo le banche, possono creare denaro elettronico fiduciario denominato in euro UCC §4-110, UCC §4-206 perché a nessuno viene vietato di farlo «la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge» UCC §1-301, UCC §1-304. De scientia.

La stessa ECB (BCE) nel Febbraio 2015, nel suo “Virtual currency schemes – a further analysis” a pag. 24 ha sostenuto: “Per l’accettazione di denaro per i pagamenti, solo le banconote e le monete in euro hanno corso legale, nei paesi dell’area dell’euro e quindi, per legge, devono essere accettati come pagamento per un debito all’interno di tali paesi.
Il denaro scritturale, o moneta bancaria, in euro e moneta elettronica (e-money) in euro non hanno corso legale. Tuttavia, queste forme di denaro sono ampiamente accettate per tutti i tipi di pagamenti per scelta.
L’euro come valuta può quindi assumere la forma di banconote, monete, denaro scritturale e moneta elettronica.” . “I soldi scritturali sono fondi detenuti in conti di deposito a vista presso banche commerciali. Questi saldi sono considerati denaro e possono essere trasferiti da persona a persona tramite transazioni di pagamento, come bonifici, addebiti diretti o pagamenti con carta.” .
“Banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica sono “fondi” ai sensi dell’articolo 4.15 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.11.2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (PSD).
Le valute virtuali non possono essere considerate fondi e non sono in quanto tali soggette al PSD. Ciò non significa, tuttavia, che determinati servizi connessi a sistemi di valuta virtuale potrebbero non essere considerati coperti dalle leggi nazionali sui servizi di pagamento. Vedi le recenti decisioni dei tribunali francesi riguardanti il servizio di conversione di valute virtuali (Tribunale commerciale di Créteil, 06.12.2011, e Corte d’appello di Parigi, 26.09.2013).”

La facoltà delle banche non centrali, descritta al punto 1, di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa funzione, è riconosciuta in base al principio che “ciò che non è proibito, o riservato, è lecito”. De scientia.

Atteso altresì che il falso contabile della moneta bancaria è stato, anche di recente, posto in evidenza in “La moneta è capitale o debito di chi la emette” di Biagio Bossone, Banca Mondiale, http://www.economiaepolitica.it/banche- e-finanza/moneta-banca-finanza/la-moneta-e-capitale-o-debito-di-chi-la-emette/ lo/la scrivente non può essere assoggettato/a alla imposizione di riciclare tale moneta utilizzandola, nello specifico, per questo pagamento, sussistendo viceversa l’obbligo giuridico di astenersi dal violare norme imperative a rilevanza penale, compreso il D.lgs. 231 del 2001 che ha istituito i codici etici degli Istituti Bancari. De scientia.

Visto anche l’art. 1813 del c.c. che recita testualmente: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.” . De scientia.

Con la presente, e con scritturazione contabile di cui allego copia “Appendice”, in applicazione del principio enunciato dal Diritto e dalla Giurisprudenza, Salvis Iuribus, io (Nome e Cognome), Disponente del Diritto sul Trust designato in epigrafe, creo 000.000,00 (xxxxxxxxxxxxmila/00) euro scritturali, mediante l’amministrazione e la disposizione fiduciaria con c.f.n./CIF “xxxxxx00x00x000x™”, intestata a “(NOMINATIVO del Trust)™ TRUST” extraterritoriale, e relativa scritturazione contabile di cui in chiusura allego atto, senza pregiudizio UCC §1-308, e li notifico e bonifico, con “Diritto di ripetizione”, con questa PEC.

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SEGUITO di:  “PAGARE GRATIS CREANDO EURO” – 11/10/2016
– By Marco Della Luna
Il mio articolo “Pagare gratis creando euro” ha avuto molto successo e numerosi debitori sembra vogliano mettersi a creare moneta scritturale, come fanno le banche, per pagare i loro debiti.
Poiché ho ricevuto diverse richieste di chiarimenti e indicazioni operative, informo tutti coloro che intendono sperimentare la creazione scritturale di euro e il pagamento con essa di propri debiti, che ovviamente i loro creditori dichiareranno di non accettare quella modalità di pagamento, indi procederanno con decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, istanza di fallimento, a seconda dei casi.

I debitori potranno difendersi in tribunale contestando che quegli euro così creati e quei pagamenti sono validi come quelli creati dalle banche ,in base al principio di eguaglianza sancito dalla costituzione, in base al generale principio di reciprocità, e in base al fatto che nessuna legge prevede o proibisce la creazione moneta scritturale, la quale viene praticata tranquillamente dalle banche e accettata addirittura ai governi.
Non mi aspetto che i tribunali accettino questi argomenti perché, aldilà della loro correttezza logica e giuridica, il potere giudiziario non può andare contro il sistema di potere materiale e i suoi interessi.
Però in tal modo si opera di far venire alla luce dell’illegalità e le contraddizioni del sistema e l’inconsistenza della sua giustizia – un sistema in cui le banche possono fare sostanzialmente quello che vogliono e violare i principi fondamentali della costituzione, e arrogarsi il potere esclusivo di creare danaro dal nulla  chiamandolo “euro” come quello della BCE, senza una legge che le autorizzi a fare ciò, semplicemente in base al principio che ciò che non è proibito è lecito, mentre ai cittadini fanno negare questa possibilità: “might is right”.
E se a creare moneta scritturale e a usarla per pagare o tentare di pagare saranno decine di migliaia di cittadini, allora si metterà in moto un processo di tipo rivoluzionario, che i giudici non potranno fermare.

P.S. Ovviamente, la cosa illogica e illegittima del vigente sistema è che le banche commerciali private, e solo le banche, abbiano la facoltà-privilegio, accettata da tutte le istituzioni, anche se nessuna legge gliela conferisce, di creare moneta dal nulla, buona anche per pagare le tasse, e denominarla “euro”.  Una facoltà che neanche gli Stati hanno !  Una facoltà essenzialmente politica e sovrana.

Altrettanto ovviamente la soluzione non  può essere il riconoscere a tutti la facoltà di creare euro come fanno le banche, ma il riconoscere a tutti questa facoltà è la inevitabile conseguenza logica-giuridica del dire, da parte delle autorità monetarie e di quel giudice di Bolzano, che le banche possono creare moneta scritturale perché la creazione di tali euro (es. EUR Fiat, a corso legale) non è proibita e non è riservata alla BCE od alle sole Banche.
Quindi, come non è proibita alle banche commerciali, così non è proibita a me, né a te, che quindi, in quella logica, possiamo emettere euro anche noi. Conseguenza assurda, che dimostra l’assurdità e insostenibilità della tesi secondo cui le banche commerciali abbiano il diritto di emettere euro (scritturali).
http://marcodellaluna.info/sito/2016/10/15/creazione-di-moneta-scritturale-come-contabilizzarla/
By avv. Marco della Luna
http://marcodellaluna.info/sito/2016/10/09/pagare-gratis-creando-euro/
&  Marco Saba:
Già direttore della ricerca presso il Centro Studi Monetari, è il presidente di IASSEM, Istituto di Alti Studi sulla Sovranità  Economica e Monetaria, con sede in Svizzera. E’ anche nel comitato scientifico di MONETA INTERA, l’iniziativa svizzera per un referendum sulla creazione di moneta da parte della Banca Nazionale Svizzera.
Dopo aver anticipato il 18 gennaio 2000, durante una audizione alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera, il risultato dei lavori di tre successive Commissioni Parlamentari di inchiesta sugli effetti dell’uranio impoverito, decide di occuparsi di un problema strutturale più importante: l’influenza delle decisioni arbitrarie del cartello bancario sulla vita politica e sociale del paese, e oltre.
Autore di diversi blog in italiano, inglese e francese, registra oltre 2 milioni di visitatori sui social network.
Nel 2005  convinse il professor Auriti e l’Adusbef a intraprende una celebre causa sul signoraggio che ottenne una sentenza  positiva del giudice di pace di Lecce, poi ribaltata in cassazione, portando alle dimissioni del governatore della Banca  d’Italia.
Scrive e pubblica tre libri sulla materia bancaria: Bankenstein (2006), O la banca o la vita (2008) e Moneta Nostra  (2010; quest’ultimo pubblicato gratuitamente su internet, è l’ispiratore della omonima pagina Facebook per la creazione  di euro fai-da-te).
Nel 2014 inizia ad intervenire nelle assemblee degli azionisti delle banche, poi seguito dall’On. Sibilia e dal magistrato  onorario Rosanìa, contestando la mancata contabilizzazione della creazione di danaro da parte delle banche stesse nel conto di cassa.
Nel 2016, in occasione della clamorosa ed inaudita dismissione della pubblicazione del Rendiconto  Finanziario da parte sia della Banca Centrale Europea che della Banca Nazionale Svizzera, interviene all’assemblee di  quest’ultima (29 aprile 2016), a Berna, contestando la revisione del bilancio effettuata da KPMG. Il 28 ottobre  interviene all’assemblea Mediobanca ponendo fine allo story-telling ufficiale sul ruolo d’intermediazione delle banche.

BANCA d’ITALIA ha pubblicato questo documento sul suo sito (PDF)
Creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini
La Banca d’Italia sta ricevendo da parte di alcuni cittadini comunicazioni che attestano l’autonoma creazione di “euro scritturali” e l’utilizzo delle somme così “create” per il presunto pagamento di debiti o per fornire una presunta provvista per successive operazioni di pagamento o per l’emissione di titoli di credito da parte della stessa Banca d’Italia (vaglia cambiari); l’assunzione di queste iniziative, sia pure in numero ancora limitato, unita alla presenza sul web di riferimenti alla teoria economica di cui sono applicazione, rende necessario pubblicare alcune precisazioni al fine di evitare pericolosi equivoci.

A questo articolo della Bankitalia, l’avvocato Marco Della Luna ha replicato con questo suo articolo (PDF)
Leggetelo e vedrete come la Bankitalia non sa o fa finta di non sapere…che ciò è possibile e minaccia ritorsioni alle quali risponderemo con denunce/querele !

IMPORTANTE da ricordare:
Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia NON rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato … Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione …”
(Tratto da: Cassazione sentenza n. 46669/2011)

Come bloccare i pignoramenti dei beni immobili, richiesti da Finanziarie e Banche:
https://www.laleggepertutti.it/amp/638694_la-disfatta-delle-banche-sui-pignoramenti-una-sentenza-rivoluzionaria

MONETA SCRITTURALE – BANCA d’ITALIA si “INCARTA” – 06/07/2017
Da poco tempo la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un singolare “Avviso pubblico”.
Bizzarro anche nella formulazione, poiché non riporta la data né la firma di qualcuno o il riferimento a un qualche ufficio interno. Insomma è di Bankitalia, ma non si sa chi l’ha scritto. La cosa più bizzarra è però il suo contenuto, di cui vogliamo parlare perché invece la materia è interessante.
Il documento si intitola “Creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini – Avviso al pubblico” e inizia raccontando il fatto che Bankitalia da qualche tempo sta ricevendo da parte di alcuni cittadini “comunicazioni che attestano l’autonoma creazione di euro scritturali e l’utilizzo delle somme così create per il presunto pagamento di debiti o per fornire una presunta provvista per successive operazioni di pagamento o per l’emissione di titoli di credito da parte della stessa Banca d’Italia”.
Lo stesso documento prosegue affermando che “l’assunzione di queste iniziative, sia pure in numero limitato, unite alla presenza sul web di riferimenti alla teoria economica di cui sono applicazione, rende necessario pubblicare alcune precisazioni al fine di evitare pericolosi equivoci”.

A diversi lettori verrà da pensare che qualcuno in Italia è impazzito anche senza che faccia troppo caldo. Ma non è così, perché tutto nasce dall’iniziativa di un avvocato, Marco della Luna (anche attraverso il suo blog), che da anni si batte per contestare il potere assunto da Bankitalia (e ora dalla Bce) con la creazione di moneta, soprattutto da quando, con il divorzio tra ministero del Tesoro e Bankitalia, questa ha assunto nei fatti un’autonomia e un’indipendenza (dal potere politico in generale e dal governo in particolare) che ci fanno necessariamente porre la domanda su quali siano gli obiettivi di tale istituto, che ormai lavora stabilmente di concerto con la Bce, assumendo quindi decisioni in un’ottica europea, secondo visioni di interesse europei, quindi non necessariamente a difesa degli interessi nazionali.
Ora il cuore della questione è che, nel passare le consegne della sovranità monetaria da Bankitalia alla Bce, non c’è scritto da nessuna parte che la stessa fosse autorizzata a farlo.
Ancor peggio, l’articolo 1 della nostra Costituzione recita che la “sovranità appartiene al popolo”. Ora il popolo si può dare delle istituzioni per amministrare ciò che è suo (e rimane suo). Chi amministra non ha il potere di cedere a sua volta l’amministrazione.
In altre parole, con un esempio semplice: si può dire che se io ricevo una macchina in prestito e poi la guido, non faccio un abuso; ma se invece a mia volta la presto, allora compio un abuso e il proprietario che me l’ha prestata giustamente se ne risentirà.

Seppure si tratti di una materia gravissima, questo però è solo il cuore del problema, i cui effetti devastanti sono effettuati dall’attività bancaria ordinaria, quella di prestare denaro. Infatti, tale attività è ingannevolmente chiamata “prestare denaro”, perché le banche non prestano nulla: sia perché per prestare si dovrebbe prima avere (la banca non presta denaro proprio né quello dei depositanti, cioè non presta quello che ha); e poi perché di fatto in ogni erogazione di finanziamento, prestito o mutuo, la banca commerciale crea letteralmente denaro dal nulla. Ora questo denaro è “euro scritturale”, non creato da Bankitalia o dalla Bce, per il quale si parla di euro legale.
La questione non è di lana caprina perché, come scritto nello stesso “Avviso al pubblico”, “sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca centrale europea (Bce)”.
Quindi, stando alle parole della stessa Bankitalia, tutto il denaro scritturale (cioè il 98% del denaro in circolazione, quindi escluse le banconote che sono create dalla Bce) non è moneta legale e quindi non è dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro.

L’anonimo redattore di questo comunicato forse pensava di mettere una toppa al discorso scrivendo che “il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l’insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte…
Si ricorda che la prestazione dei servizi di pagamento, attraverso moneta scritturale, è un’attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento”.
Ma, come spesso capita, la toppa è peggiore del buco e apre una voragine: infatti, se è vero che la legge disciplina la “prestazione di servizi di pagamento”, è pur vero che i cittadini che si sono creati moneta scritturale non hanno attivato un servizio di pagamento, ma hanno solo creato moneta.

Sarei proprio curioso di sapere cosa ne penserebbe un giudice in un eventuale processo: anche perché pure il pagamento effettuato con tale moneta personalmente creata non è l’offerta a terzi di un servizio, quindi non rientra nemmeno questo in un “servizio di pagamento”.

In tale senso sembra anche decadere la velata minaccia contenuta nel testo: “Secondo il Testo unico bancario (artt. 131-bis e 131-ter) l’abusiva emissione di moneta elettronica e l’abusiva prestazione di servizi di pagamento costituiscono un reato”. Infatti, solo la Bce “emette” la moneta creata (non la spende né effettua un pagamento di un debito o di una spesa, per le quali necessità utilizza invece i profitti dell’emissione, cioè gli interessi sulla moneta emessa). Invece i cittadini in questione non hanno intenzione di “emettere” moneta, ma solo di effettuare pagamenti per estinguere obbligazioni in denaro. In altre parole, Bankitalia ha solo ragione di intervenire se io creo la moneta e poi la presto, chiedendo un interesse sul denaro creato dal nulla, come fanno ora tutte le banche, dalla Bce in giù.

Paradossalmente, nessun testo legislativo dice nulla sulla creazione di moneta scritturale: perché se lo dicesse dovrebbe negare questo potere ai soggetti privati, quali sono anche banche commerciali e gli istituti di pagamento.
A certificare la confusione totale sulla natura giuridica della moneta ci sono pure le banconote. Queste sono emesse da Bankitalia (su mandato della Bce) cioè da un istituto di diritto pubblico (almeno sulla carta, come scritto nello statuto). Eppure sulle banconote, vicino alla scritta Bce c’è presente e ben visibile il simbolo del copyright “©”: cioè su un documento ufficiale e pubblico emesso da un istituto di diritto pubblico abbiamo un elemento giuridico appartenente al diritto privato !
Vedi sentenza della Cassazione:
Cassazione sentenza n. 46669/2011: Le circolari della Banca d’Italia NON SONO FONTE GIURIDICA di DIRITTO !

A completare il quadro, c’è pure il Tribunale di Bolzano, il quale in un a sentenza ha affermato che “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, ai privati”.
Una sentenza dagli effetti potenzialmente devastanti, in base al principio che “ciò che non è esplicitamente vietato è permesso”.
La moneta, oltre a essere un’istituzione, è pure frutto di una fiducia che potremmo chiamare “fiducia sociale”, senza la quale nessun sistema monetario può funzionare.
Tale fiducia può essere anche concessa, quando è ragionevole concederla preventivamente.
Ma deve pure essere guadagnata. E le istituzioni bancarie europee e italiane non stanno facendo molto per guadagnarsela.
E i cittadini ne prendono atto e si organizzano.
Per una più completa comprensione della questione si rimanda a “Moneta Nostra” su Face Book

EURO SCRITTURALI: Lettera al governatore della Bankitalia spa  (da leggere)
https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_37410.asp 

CREAZIONE di MONETA SCRITTURALE e sua ACCETTAZIONE/ PERMUTA da PARTE del SISTEMA FINANZIARIO MORALMENTE ACCETTABILE.
In linea di principio tutte le dotazioni ed i mezzi di cui si avvalgono i mercati per potenziare la loro capacità allocativa, purché non rivolti contro la dignità della persona e non indifferenti al bene comune, sono moralmente ammissibili“.
http://www.abi.it

Ricordatevi che: IL DENARO E’ SEMPRE SCRITTURALE
Si potrebbe quindi sostenere che il denaro è sempre scritturale e che il denaro è intrinsecamente una unità di conto. La valuta, sotto forma di monete, banconote o altri oggetti fisici, può essere vista come manifestazione fisica dell’unità di conto. La valuta fisica sarebbe quindi solo un’altro modo per mantenere i conti, una forma più tangibile di contabilità.”
– Banca centrale della Finlandia, The Great Illusion of Cryptocurrencies, 2018, pag.6

Marco Saba: Italia…hanno smarrito 170 miliardi ritrovati da Marco Saba……

COME RENDERE PIU’ EFFICACE il MODULO di MONETA SCRITTURALE !
Il modulo va inviato per competenza anche all’Agenzie delle Entrate regionale, della regione della Banca/Finanziaria a cui si invia il modulo.
Tra parentesi nell’intestazione dell’Agenzie delle Entrate, scrivete: in qualità di “Ente Vigilante”.
Si aggiunge al modulo una marca da bollo dia 2 Euro e si annulla con la propria firma in BLU.
Il corpo della mail dove si allega il modulo dovrà essere:
In allegato PAGAMENTO ecc……

In riferimento al D.P.R. 445/2000 CAPO IV, SEZIONE I, artt. 53, 55,57, SI DISPONE la registrazione del protocollo del documento in allegato e se ne richiede l’invio del numero tramite risposta a questa PEC.
Il giorno dopo arriverà il numero di protocollo.
Da quel momento la Banca/Finanziaria è costretta a contabilizzare la moneta scritturale che le arriva.
Quindi:
1 – o annulla il debito per saldo
2 – o storna al mittente la moneta inviata per indebito oggettivo (art. 2033 c.c.)

Sul pagamento con moneta scritturale secondo il metodo GTS Virtual Bank: anche se non siamo d’accordo completamente, con i loro consigli e documenti, ne parliamo lo stesso, in quanto ciò è giusto:
Le parti devono stipulare un vero contratto per stabilire che anche una prestazione diversa da quella originale abbia effetto estintivo, configurando la fattispecie della “datio in solutum”. Ciò accade, ad esempio, se si accordano perché il debitore consegni la propria merce in luogo della somma dovuta.
La “datio in solutum” è, secondo autorevole dottrina (Trabucchi), in contratto reale (1376 c.c.) ed oneroso. Inoltre, si tratta di una forma di adempimento satisfattoria diversa dall’adempimento ed atipica, ciò che assume rilevanza in materia di fallimento, essendo i pagamenti atipici revocabili (art. 67, comma 1, n. 2 l.f.).
Il contratto può anche essere unilaterale ex artt. 1333 e ss c.c.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art1197.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

Per chi ha pagato in moneta/denaro scritturale e l’ente risponde…..facendo “obiezioni”, ecco la BOZZA sul come rispondere eventualmente non registrassero la PEC con il bonifico di euro scritturali inviato…

BOZZA:
Gentile Sig. (Nome e Cognome) e relativa FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME, COD. FISC. n°…..), in riferimento alla sua risposta via PEC relativo al pagamento dell’avviso bonario n:……………… , devo farle alcune precisazioni:
1- la sua risposta è stata tardiva rispetto ai termini previsti dall’art. 1454 del  codice civile, (30 gg) perché sono passati circa …… gg/mesi  ….. in virtù dell’ Art. 20, L. n. 241/1990, SILENZIO ASSENSO, il SALDO TOTALE  INVIATOVI si considera comunque registrato contabilmente.

2- In base all’ordinanza: del marzo 2017, causa RG2144 di Cremona, il soggetto pagatore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale.
Testo originale inerente la causa: “…parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale“….

3 – caso in cui non abbiate dato risposta entro i 30 gg, e non avete ben contabilizzato l’importo e non venga restituita la somma il pagamento si considererà incassato FUORI BILANCIO violando l’Art. 328 c.p. (rifiuto di atti d’ufficio, omissione od abuso di potere, Cass, n. 3882 del 24 aprile 1997)

4 – Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto e il credito si considererà comunque versato dal secondo giorno lavorativo dalla data di ricezione dell’ordine (Direttiva Europea n. 2007/64/CE)  poiché non è consentito rifiutare l’euro come mezzo di pagamento finale, (vedi anche CASS. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007).

Qualora non riteniate tale forma di pagamento accettata siete tenuti a stornare il relativo importo al mittente all’IBAN ……….., per cui violate l’Art. 646 c.p (appropriazione indebita se non lo ritornate…all’emittente).

Inoltre vi vorrei ricordare sia l’articolo 28 della Costituzione Italiana che recita:
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.”
L’articolo 54 della costituzione Italiana che recita: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi“.
Quindi i cittadini cui sono affidate FUNZIONI PUBBLICHE hanno il dovere di “adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge“.
Inoltre le ricordo pure gli articoli del Cod. Penale:
Articoli correlati a “Abuso dei poteri”:

Premesso questo nei suoi confronti, quale funzionario pubblico,  mi riservo di intraprendere  le dovute tutele legali e risarcitorie,  stimabili in 10 MILIONI di EURO in moneta legale.
Distinti saluti
Firma (Nome e Cognome)
in qualità di Amministratore – Legale Rappresentante/Trustee – della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME e NOME, COD. FISC. n°…… e/o del Trust estero: (COGNOME e NOME), in qualità di Ambasciatore.

Potete se volete anche mettere in mora l’AGENZIA delle ENTRATE Spa (AdE che è un’ente di “vigilanza”), ente finanziario, banca, istituto, ecc., se non vi rendono il denaro inviato come euro scritturale con apposito Bonifico, ecco come fare:

Modello facsimile richiesta di pagamento e costituzione in mora
Rendiamo di seguito disponibile il modello facsimile da inviare per richiedere il pagamento ai sensi dell’art. 1219 del Codice civile. E’ opportuno essere il più precisi possibili e non inviare documenti “alla cieca”, ma agire per tutelare i propri diritti qualora siano ritenuti violati. E’ assolutamente consigliabile ed opportuno rivolgersi a professionisti del settore.

http://www.dirittoprivatoinrete.it/la_mora_del_creditore.htm
– (art. 1206 c.c.) –
https://www.studiocataldi.it/articoli/19979-la-mora-del-creditore.asp

Il creditore è in mora quando senza alcun motivo legittimo si rifiuta di ricevere il pagamento offerto dal debitore nei modi indicati dalla legge oppure non compie quanto è necessario affinché debitore possa adempiere all’obbligazione.

Ecco la risposta della sede di Roma dell’Ag. Entrate (al Compilatore della presente pagina)

Vi è MOLTO di più, per scappare dalle banche a debito…..:
Dare denaro GRATIS ai privati cittadini, senza indebitare NESSUNO

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Come rispondere eventualmente non registrassero la PEC/ Bonifico, per invio di moneta scritturale nel caso degli Euros: EUR, Fiat moneta a corso legale.

Gentile Sig. …….., in riferimento alla sua richiesta via PEC relativo al pagamento dell’avviso bonario n:…………, devo farle alcune precisazioni:
la sua risposta è stata tardiva rispetto ai termini previsti dall’art. 1454 del  codice civile, (30 gg) perché sono passati circa …… gg/mesi  ….. in virtù dell’ Art. 20, L. n. 241/1990, SILENZIO ASSENSO, il SALDO PER CONTANTI si considera comunque registrato contabilmente.
In base all’ordinanza: del marzo 2017, causa RG2144 di Cremona Il soggetto pagatore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale.
Nel caso in cui non abbiate dato risposta entro i 30gg, e non avete ben contabilizzato l’importo e non venga restituita la somma il pagamento si considererà incassato FUORI BILANCIO violando l’Art. 328 c.p. (rifiuto di atti d’ufficio, omissione, Cass, n. 3882 del 24 aprile 1997) Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto e il credito si considererà comunque versato dal secondo giorno lavorativo dalla data di ricezione dell’ordine (Direttiva Europea n. 2007/64/CE)  poiché non è consentito rifiutare l’euro come mezzo di pagamento finale, (vedi anche CASS. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007).
Qualora non riteniate tale forma di pagamento accettata siete tenuti a stornare il relativo importo al mittente all’IBAN ……….., per cui violate l’Art. 646 c.p (appropriazione indebita).
Inoltre vi vorrei ricordare sia l’articolo 28 della Costituzione Italiana che cita:
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.”
L’articolo 54 della costituzione Italiana che recita:
“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”
Inoltre le ricordo pure l’articolo 328 del Codice Penale “omissione di atti d’ufficio”.
Premesso questo, mi riservo di intraprendere  le dovute tutele legali e risarcitorie,  stimabili in minimo 10 MILIONI di EURO in moneta legale, anche nei suoi confronti come funzionario pubblico, firmatario dei documenti inviatimi.

Come le banche nascondono le loro malefatte a tutti:
http://centralerischibanche.blogspot.com/2019/03/moneta-scritturale-il-mistero-deutsche.html?m=1

Per aiutare gli istituti finanziari a comprendere la nostra procedura (Euros) è stato scritto un manuale operativo per le banche da allegare alla PEC con la procedura.
Il manuale è scaricabile anche dal sito nella sezione E-BOOK
http://www.gstvirtualbank.it/e-book.html

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Nulla la cartella dell’AG. ENTRATE SPA, ufficio Riscossioni, notificata al Trust,  specie se estero vestito, come quello che suggeriamo, del Jersey – Maggio 2018
La notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione direttamente a un trust è da considerarsi giuridicamente inesistente e/o radicalmente nulla in quanto il trust non è un soggetto fiscale e pertanto non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta. Questo il principio che emerge dalla sentenza 1365 depositata il 27 marzo dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (presidente Roggero – relatore Chiametti).
By Massimo Romeo
Tratto da: quotidianofisco.ilsole24ore.com

QUI TROVATE altre QUERELE / ESPOSTI da presentare contro Stato, Ag. Entrate, Rai, ecc.

  1. ENTRATE SPA (Agenzia Riscossioni) – ex EQUITALIA:
    CARTELLE NULLE – Sapete perché, oltre a tutto il resto, le cartelle di EQUILADRIA sono illegali !
    Perché nel riepilogo vengono sommati dei NUMERI che vengono quantificati magicamente in EURO diventando “contraffazione” dei numeri originari !
    E, mancando l’unità di VALORE a fianco ad ogni numero (che deve essere motivato), la loro pretesa è riconducibile (Codice Penale- Libro II – Dei delitti in particolare – TITOLO XIII – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) al reato di estorsione sanzionato dagli art. 624-625-629 del codice penale italiano.
    a) con la “CARTELLA DI PAGAMENTO”, viene omessa la consegna, (pertanto è inesistente), la copia della procura scritta e firmata, rivestita della stessa forma del contratto che il rappresentante ha il compito di concludere, del PRESUNTO CREDITORE con la quale lo stesso chiede all’Agente della Riscossione di intimare alla presunta “controparte” l’adempimento di un contratto tra lui e la “presunta controparte;
    b)  l’intimazione ad adempiere è priva della firma di sottoscrizione del pretendente;
    c) i numeri corrispondenti agli Oneri di riscossione entro e oltre le scadenze, come pure gli Importi a ruolo, sono privi dei simboli previsti dalla normativa vigente indicante l’unità di misura di valore dell’euro. Tali numeri diventano “magicamente” euro nel totale diventando così “contraffazione” dei numeri originari;
    d) il bollettino postale allegato con C/C intestato ad EQUITALIA rende falsa l’affermazione scritta nella prima facciata “poiché l’Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti”;
    e) la richiesta del pagamento della medesima somma da parte di un ulteriore e presunto creditore, FINZIONE PERSONA GIURIDICA nella persona fisica dell’Agente della Riscossione (senza la presentazione di alcun contratto regolare), alla “vostra” FINZIONE PERSONA GIURIDICA, nella “veste impropria” della vostra “Persona Fisica”, pare essere riconducibile agli articoli del Codice Penale- Libro II – Dei delitti in particolare – TITOLO XIII – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) e quindi al reato di estorsione sanzionato dagli art. 624-625-629 del codice penale italiano….
    https://www.studiocataldi.it/codiceprocedurapenale/articolo/articolo-331-del-codice-di-procedura-penale-denuncia-da-parte-di-pubblici-ufficiali-e-incaricati-di-un-pubblico-servizio.asp

L’unità di misura del valore, scritto per intero o con sigla, deve seguire una regola/modalità.
La trovate qui
http://publications.europa.eu/code/it/it-370303.htm

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PROMEMORIA:
Sentenza della CASSAZIONE: La BOLLETTA (luce, gas, telefono, ecc.) NON PROVA l’ESISTENZA del CREDITO
La bolletta o fattura non è idonea a dimostrare l’effettiva esistenza del credito azionato dalla società che ha erogato il servizio idrico (od altro servizio).
Nonostante chi ha emesso la fattura possa, in base a tale documento, ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 17659/2019 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di una società di gestione dell’acquedotto. In sede di gravame, il giudice aveva accolto l’opposizione del Comune contro il decreto ingiuntivo per il pagamento alla società di oltre 150mila euro di corrispettivo per il servizio di fornitura di acqua potabile.
Per la Corte territoriale aveva ragione il Comune nel sostenere che fossero insufficienti a dimostrare il credito azionato le tredici fatture versate in atti, in quanto documenti di provenienza unilaterale da parte della stessa società e in presenza di oggettiva contestazione in ordine all’effettiva erogazione del servizio, sia nell’anche nel quantum.
La fattura non prova l’esistenza del credito
Gli Ermellini ritengono che il provvedimento sia debitamente motivato e si sottragga a ogni censura in quanto si è attenuta al principio, enunciato ripetutamene dalla stessa Cassazione secondo cui la “fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto” (cfr. Cass., sent. n. 5915/2011).
Non giova alla società ricorrente neppure il riferimento al principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, infatti, ciò che manca è proprio la prova dell’entità del credito pecuniario azionato in quanto nel giudizio ex art. 645 c.p.c. non possono valere le fatture poste alla base del provvedimento monitorio. Tale evenienza, secondo la Cassazione, ha dunque comportato il rigetto della pretesa azionata, confermato in sede di legittimità.

La bolletta e la prova del credito
Non è la prima volta che la giurisprudenza afferma che le fatture non possano costituire fonte di prova in favore della parte che le ha emesse. Anzi, le conclusioni sul punto risultano sostanzialmente unanimi.
Leggi anche Bollette: non sempre il contatore fa prova dei consumi
Secondo il Tribunale di Latina (sent. 763/2018), avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, la fattura inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Sicché, secondo la Cassazione quando tale rapporto sia contestato, la fattura non potrà costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. Cass. n. 9542/2018).
Leggi anche Cassazione: la fattura non è prova ma mero indizio

Scarica pdf Cass., III civ., ord. n. 17659/2019
https://www.studiocataldi.it/articoli/35234-cassazione-la-bolletta-non-prova-l-esistenza-del-credito.asp?=telegram

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Cosa è la Block Chain ? è la rivoluzione delle transazioni finanziarie e non solo, mondiali a disposizione di tutti !e praticamente infalsificabile, e gratuita….

ECCO un’altra OPPORTUNITA’ per aiutarci ed aiutarVi.
Il progetto di una svendita celere dei beni dei privati in Italia, con la messa a punto del PORTALE VENDITE PUBBLICHE e relativo COMMON&MARKETPLACE, così come riportato nell’articolo al link http://cvacnationitalia.net, grazie alla veloce legislazione in merito approntata ha preso anche a causa della pesante crisi economica, un’accelerazione progressiva ed inesorabile, tant’è che ormai i beni pignorati già in vendita sono circa centomila per oltre 250 miliardi di euro.

 Questo è il risultato di quella sottrazione lenta di diritti sovrani e fondamentali indotta da un debito artatamente favorito e da una politica economica e monetaria che ormai anche i più distratti riconoscono ‘dolosa’.

Noi del “CVAC nation ITALIA”, tramite questa Denuncia inviata in primis agli organi finanziari internazionali molto sensibili ai reati di Frode attuati IN OPERAZIONI DI TRADING INTERNAZIONALE attraverso INTERVERSIONE DI POSSESSO e FALSE DICHIARAZIONI per l’APPROPRIAZIONE INDEBITA di FONDI e BENI, abbiamo voluto sollevare il velo sotto cui, a livello nazionale ed internazionale, ha operato quel COMITATO D’AFFARI trasversale e lobbista che si appresta oggi, tramite il PORTALE VENDITE PUBBLICHE e relativo COMMON & MARKETPLACE, a finalizzare illegittimamente le sue operatività.

Vogliamo dare, a chi interessato a compartecipare autonomamente, l’opportunità di far sua la medesima denuncia sottoponendola tramite l’Esposto-Denuncia scaricabile, da presentarsi, tramite presentazione alle locali stazioni di polizia, carabinieri e finanza, o se lo si reputa anche direttamente, alla Procura della Repubblica, con allegata una copia della denuncia già pre-registrata in UCC (Uniform Commercial Code) nel registro pubblico (County Clerk) di Washington D.C. (la Denuncia Integrale in Inglese inizia da pagina 4)  ed una copia in italiano della medesima scaricabili tutte cliccando sui rispettivi nomi.

Più Esposti-Denuncia, più possibilità che qualche P.M. avvii in Italia un’inchiesta.

Se inoltre anche voi state subendo un’azione pignoratizia, dopo il deposito del suddetto esposto denuncia, fatte una copia del medesimo ed aggiungendo, quali ulteriori allegati anche le due copie già richiamate nel punto precedente, scaricate la lettera accompagnatoria dei predetti allegati che spedirete in plico ed in raccomandata ai seguenti Agents della Repubblica Italiana:

Ministero di Giustizia – UFFICIO II

Prefetto
Presidente del Tribunale dove è stata attivata l’azione pignoratizia
Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
Cancelliere della sez. esecuzioni immobiliari

ed a tutte quelle PERSONE GIURIDICHE che vengono coinvolte in questa azione vessatoria.

Avendo redatto un’Esposto-Denuncia che pone il focus sulla medesima azione che stanno supportando, dovrebbero per coerenza con la legge che dicono di rappresentare, almeno sospendere il pignoramento medesimo.
Anche qui più comunicazioni si produrranno, più saranno le possibilità di una sospensione o blocco dei pignoramenti.
By Patrizia Doris Pace – Andrea.Daga – Maria Teresa.Sechi
http://cvacnationitalia.net/

Come bloccare i pignoramenti dei beni immobili, richiesti da Finanziarie e banche:
https://www.laleggepertutti.it/amp/638694_la-disfatta-delle-banche-sui-pignoramenti-una-sentenza-rivoluzionaria

Fondazione del CVAC nation ITALIA e la sua prima Azione Legale.

L’Italia è al centro di un nuovo Gioco del Monopoli, e non perché il gioco MONOPOLY ITALIA sta imperversando dall’inizio di quest’anno nelle piazze delle più grandi città d’Italia, ma perché il Ministero della Giustizia, in tandem con i non eletti in Parlamento, ha stabilito, con delle leggi dal 2016, il PORTALE VENDITE PUBBLICHE, che partirà dal 30 giugno 2017, una vera “SCATOLA GIOCHI” per le Strutture Finanziarie Estere, che lo potranno “giocare”, dalle loro sedi o da “CASA” Online.
Non manca niente:
– c’è il Tabellone con i dati degli immobili che si chiama MARKETPLACE;
– c’è la “MONETA” approvata anche da Banca d’Italia, da distribuire ai giocatori, e con cui si possono comprare anche le CASE, ha un nome rutilante: “COMPETITION MONEY” o “COM.MON.”, e poi
–  come in tutti i MONOPOLI che si rispettino, ci sono le FICHES degli IMMOBILI…..PIGNORATI,…

attualmente quasi centomila immobili PIGNORATI, ma veri, di PRIVATI ed AZIENDE per oltre 250 miliardi di Euro, che, grazie ad una “CAMERA di COMPENSAZIONE”, ‘oscura e magica’, si trasformeranno ancor prima di essere venduti, con estremo gaudio di FONDI IMMOBILIARI ESTERI, HEDGE FUNDS e Banche Finanziarie, da BENI VERI e tangibili, in “PEZZI DI CARTA” chiamati FICHES e “COM.MON.”
Con un particolare:

questa CARTOLARIZZAZIONE, è attuata illegittimamente tramite FRODE per INTERVERSIONE DI POSSESSO (in quanto, sino ad un momento prima della ri-Assegnazione, l’immobile resta titolato al proprietario originario. [Agenzia delle Entrate dell’11 novembre 2005 n. 158]), APPROPRIAZIONE INDEBITA di FONDI e BENI e FALSE DICHIARAZIONI rilasciate ai mercati internazionali di trading.

E questo è solo l’inizio di un CAROSELLO che vedrà progressivamente passare, grazie alla crisi artificiale e perdurante indotta dall’Euro, altre migliaia di immobili di aziende e privati italiani che attraverso la CAMERA DI COMPENSAZIONE, saranno CARTOLARIZZATI per alimentare questo infinito nuovo MONOPOLY di un sistema corporativo internazionale che è già ‘estinto’ sin dal gennaio 2013, grazie agli oltre 60 depositi documentali visibili, nero su bianco, nel registro pubblico U.C.C. al link:  https://www.law.cornell.edu/ucc
che compendiano l’azione documentale OPPT 1776, riferita al TRUST Pubblico: “ONE PEOPLE’S PUBLIC TRUST 1776”, azione svolta dai suoi 3 trustees, che ha realizzato “FORECLOSURE” sulla carta,  di tutti gli Stati e Banche strutturati in Corporations e cancellazione completa di Contratti e TRUSTS da loro detenuti, per aver contribuito a costruire un Sistema “legale” di SCHIAVITU’ per l’UMANITA’.
Vedi anche: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-11110-amendment-executive-order-no-10289-amended-relating-the-performance
Ecco quanto vale il risarcimenti minimo per ogni abitante della terra:
vedi: Accesso al valore dell’Io Sono

La proposta attuata dai Trustees di OPPT 1776, sostitutiva dei 195 Stati AZIENDA pignorati, erano e sono i C.V.A.C. (Creator’s Value Asset Center), strutture leggere, con incarichi intercambiabili, atte a gestire un ciclo ”soft” di transizione dall’ex-Sistema al nuovo Sistema, volti completamente alla cura del singolo individuo, Vero Creatore di Valore.
Il primo C.V.A.C. in Italia, è stato realizzato nel 2012 dai medesimi Trustees di OPPT 1776, riferito agli “the United States of America” Inc., il secondo, anche se per alterne vicende locali venuto alla luce solo dopo 5 anni, qui in Italia, tramite una riformulazione della procedura di generazione dei CVACs, avviata temporaneamente da 3 PROMOTERS MEMBERS, nati in territorio italiano e ufficializzata tramite la registrazione nel PRIME COMMERCIAL REGISTRY di Washington D.C. dal 14.05.2017, visibile al link:
http://cvacnationitalia.net/

La sua prima azione, pre-registrata nel Prime Commercial Registry, attuata da 15 Membri del neo formato C.V.A.C. nation ITALIA (Creator’s Value Asset Center – UCC#2017-134-9716-7), registrazione visibile al link cvacnationitalia.net (Menu→Pubblicazioni Legali), è stata il presentare ai seguenti Organismi Internazionali:

  • “Securities and Exchange Commission (S.E.C.)”
  • “Department of Justice U.S.A.”, Deputy Chief (FCPA Unit), Fraud Section, Criminal Division
  • UNIVERSAL POSTAL UNION (U.P.U.)
  • International Organization of Securities Commissions (I.O.S.C.O.)
  • Federal Reserve System (F.E.D.), Washington, USA,
  • World Federation of Investors Corporation

formale Denuncia (COMPLAINT, UCC#UCC#2017-135-0170-3) proprio contro chi ha strutturato illegittimamente il gioco del Monopoli di cui sopra sulla ‘pelle degli italiani’ sempre più indifesi a causa della crisi artificiosa dell’euro, e cioè contro quel COMITATO D’AFFARI trasversale e lobbista che ha prodromicamente strutturato con le rimodulazioni di legge necessarie, sia tutti quegli aggiustamenti sulla normativa esistente, che tutti quegli atti istituzionali ed operativi necessari per operare legalmente e proficuamente, in INTERVERSIONE DI POSSESSO anche tramite FALSE DICHIARAZIONI per l’APPROPRIAZIONE INDEBITA di FONDI e BENI mirata al profitto di pochi, sia nell’ipertrofico mercato italiano dei “NON-PERFORMING LOANs”, che nel conseguente crescente ed indotto contesto delle “VENDITE GIUDIZIARIE DI IMMOBILI”, predisponendo soprattutto in quest’ultimo contesto, attraverso l’istituzione del PORTALE VENDITE PUBBLICHE e relativo COMMON & MARKETPLACE, gli atti per una sostanziale intera smaterializzazione dei Beni Immobili privati pignorati, che quali “ELIGIBLE CREDIT SUPPORT” ( nonostante siano detenuti per SOLO titolo derivativo tramite l’immissione in possesso di un generico e temporaneo ‘CUSTODE’ sostituito ancor prima della vendita definitiva al titolare originario), attraverso l’opaca CAMERA DI COMPENSAZIONE, prevista dal progetto “COMMON&MARKETPLACE”, diverranno il “sottostante” funzionalmente utile sia alla “COMPETITION MONEY” di facciata, ma soprattutto ‘GARANZIA REALE’, a valore nominale intero, per i ‘circoli virtuosi’ delle ripetibili operatività dei “Principali Creditori procedenti”, che nonostante il palese conflitto di interessi ed in pieno contrasto con la trasparente gestione delle ‘esecuzioni immobiliari, potranno ulteriormente tradurli in quegli strumenti finanziari SHORT-TERM di finanza strutturata emettibili tramite tutte quelle entità giuridiche come S.I.V. (Structured Investment Vehicle), S.P.V. (Special Purpose Vehicle) nello ‘standard’ I.S.D.A., formalizzate sopratutto in sedi estere .

Un vero e proprio OUTSOURCING mascherato da AFFIDAMENTO con cui le ‘distratte’ amministrazioni dei tribunali della “REPUBBLICA ITALIANA”, assumendo in sé solo la parte organizzativa dell’operazione di esproprio, lasciano ‘incautamente’ nelle mani private delle società di servizi di GLOBAL SERVICE, controllate a loro volta da robuste strutture finanziarie o Fondi Immobiliari Chiusi, tramite:
– CESSIONE IN BLOCCO DI DIRITTI GIURIDICI sugli assets immobiliari espropriati, e
– Autorizzazioni Giudiziali, e
– con particolareggiate RELAZIONI DI STIMA valorizzate,

tutta la libertà necessaria non solo per la gestione pubblicitaria di ‘semplici’ AVVISI ON LINE DI VENDITE GIUDIZIARIE in area nazionale, ma anche tutte quelle altre opportunità che il mercato di trading internazionale può offrire, anche nel breve periodo, a quelle società finanziarie che collaterizzando degli assets anonimi in loro legale temporanea custodia e piena disponibilità, tramite i migliori strumenti finanziari e giuridici delle aree in cui le medesime società hanno registrato le loro filiali, (Trust, Structured investment vehicle (SIV) , Special Purpose Vehicle (SPV)… ) , possono trarne vantaggio speculativo legale ma ovviamente non legittimo, poiché tutto ciò sarebbe in evidente palese Frode dei diritti sia del Debitore originario che dei Creditori del medesimo, oltre che in piena Frode e Disonore nei riguardi degli Operatori e Shareholders dei mercati di trading internazionali.

I 15 sottoscrittori della predetta Denuncia chiudono la medesima con quanto segue:
“…. Pertanto, poiché un’economia senza giustizia è una grande impostura, un grande sopruso, quali componenti della popolazione italiana e parti lese, reputiamo che sia da accertare quanto prima SIA tutta l’operatività collegata all’Esternalizzazione di Assets Immobiliari nazionali rilasciati da tempo in mani private, CHE l’intera operatività del predisponendo Portale Vendite Pubbliche, in quanto abbiamo il fondato sospetto che, nelle pieghe delle suesposte operazioni di Affidamento             / Outsourcing vi sia ampio margine da parte di chicchessia, per attuare in INTERVERSIONE DI POSSESSO, anche tramite FALSE DICHIARAZIONI per l’APPROPRIAZIONE INDEBITA di FONDI e BENI, azioni di FRODE IN OPERAZIONI DI TRADING INTERNAZIONALE, “
e
“quali membri rappresentanti del CVAC nation ITALIA (Creator’s Value Asset Center -UCC#2017-134-9716-7), oltre che anticiparvi in questa sede le nostre “ forti perplessità” su un’operatività giudiziale che già di per se accentua l’impatto della crisi economica sull’attuale già declassato sociale italiano, le cui risultanze assodate potrebbero avere ulteriori ripercussioni sia sulla credibilità dei Bilanci depositati annualmente dalla “REPUBLIC of ITALI/ITALY REPUBLIC of” alla SEC (Securities and Exchange Commission di WA. DC), che sulla “bontà” dell’offerta finanziaria di Attori importanti dell’attuale sistema finanziario europeo e che potrebbero  inoltre portare sperequazioni sia nel mercato medesimo che, purtroppo, nel relativo sottostante sociale, ci facciamo parte diligente sia nel denunciare agli Organi di Controllo Internazionali in premessa quanto sopra, che nel rimarcare agli Agents della REPUBLIC of ITALY / ITALY REPUBLIC of, elencati all’inizio della presente denuncia, un loro intervento, anche di confutazione fondata e documentata punto per punto in merito, entro e non oltre 10 gg dalla data di ricezione della presente Registered Email.

Il silenzio in questo caso sarebbe solo confirmatorio.

Ci riserviamo il diritto di attuare tutte le ulteriori azioni, anche risarcitorie, necessarie, sia in sede nazionale che in sede internazionale, a tutela della Verità, dei nostri Diritti e della Nostra Nazione.”

L’intera denuncia, anche in italiano, è visibile al link:
http://cvacnationitalia.net
By: andrea.daga, maria teresa.sechi

Gruppo CVAC nation Italia
https://www.facebook.com/groups/1541425245892286/
Seguito e Continua su:
http://cvacnationitalia.net/   + Sovranità Individuale

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Intanto seguite queste indicazioni:
Come bloccare i pignoramenti dei beni immobili, richiesti da Finanziarie e Banche:
https://www.laleggepertutti.it/amp/638694_la-disfatta-delle-banche-sui-pignoramenti-una-sentenza-rivoluzionaria

Corte di Giustizia Europea (2015):
STOP ai pignoramenti delle prime case anche per le Banche e le finanziarie. In allegato il testo della sentenza in italiano

Tratto in parte da:
http://www.ilnavigatorecurioso.it/

Avv. Marco Mori al Parlamento Europeo, contro questa EuroDittatura Criminale – Aprile 2016

Precisazione sintetica:
Questo Pianeta è retto da soggetti “malefici” (che stanno facendo-compiendo il loro mandato…), perché questa Terra è la “prigione” della Galassia ed è quindi l’Inferno (luogo di continuo dolore), nel quale ci siamo re-incarnati e viviamo in questo “purgatorio”, per imparare tutti quanti Noi = Io Sono, ma e soprattutto la nostra mEnte personalizzata più o meno bene, a distinguere cosa è il “bene” che da Gioia, piacere per TUTTI, dal “male” (…ciò che non è ancora bene), che dà sofferenza e dolore a noi tutti….che è nei fatti la mancanza di AmOr !
Una volta imparato ciò….,la nostra personale Vita cambierà ed alla nostra morte=trapasso, ci recheremo nelle dimensioni (Terre/pianeti) ove l’AmOr “abita” ed è la normale costituzione del sociale..
..questo è il Progetto Vita Infinita, dell’InFinito – InFinità !

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dr. Jean Paul Vanoli, esperto per la Vera scienza, conoscenza, filosofo della vita eterna, esperto in Medicine Naturali, Scienza della Nutrizione, Bioelettronica e Naturopatia. - Consulente di: https://mednat.news - curriculum.htm -  info@mednat.news + https://pattoverascienza.com   - Curatore, Tutore, Notaio, Trustee del Trust°/Stato Persona, estero: VANOLI GIOVANNI PAOLO (VANOLI G.P. - VGP) - Human Rights Defender ONU/A/RES/53/144 1999 - Difensore dei Diritti dei batteri e virus/esosomi, cioè della Vita/Natura in genere

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